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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1994, n. 4

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRINCIPI DELLA PACE, DELLA CULTURA MULTIETNICA E DELLA SOLIDARIETA' FRA I POPOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 3 febbraio 1994

Art. 8
Programma degli interventi
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli enti e le associazioni, con il coordinamento della Commissione permanente per la pace, presentano alla Regione il programma degli interventi ai fini del finanziamento di cui alla presente legge.
2. La Regione può mettere a disposizione degli enti e delle associazioni che lo desiderano l'aiuto tecnico necessario.
3. La Giunta regionale provvede, nell'ambito della sua competenza, alla formulazione del programma degli interventi che viene presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di gennaio.
4. Il programma determina obiettivi e priorità annuali o pluriennali e individua le risorse finanziarie.
5. Il programma è, altresì, accompagnato da una relazione sugli obiettivi programmatici, nonchè sullo stato di attuazione delle iniziative già assunte in base alla presente legge.
6. La realizzazione del programma di cui al comma 1 si articola in protocolli di impegno, tra enti ed associazioni e tra enti, associazioni e regione, che definiscono i rispettivi obblighi.

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