LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9 bis
(aggiunto da art. 2 L.R. 19 agosto 1996 n. 34, poi
modificato comma 1 da art. 58 L.R. 8 agosto 2001 n. 24)
Contributi per la realizzazione di interventi edilizi a favore di anziani
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9, la Regione approva i programmi per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 5 dello stesso art. 9 ai Comuni e agli operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge i quali recuperano o costruiscono alloggi da destinare in locazione permanente a favore di anziani o nuclei familiari comprendenti anziani.
2. Tali contributi sono concessi in conto capitale fino a copertura del costo complessivo dell'intervento per i Comuni e gli IACP e fino al cinquanta per cento per le cooperative a proprietà indivisa.
3. Detti contributi sono erogabili, anche nel corso dei lavori, nella misura massima del settanta per cento dell'importo definito in sede di programma. Le procedure attuative degli interventi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno stabilite in sede di approvazione dei programmi, uniformemente a quanto previsto per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 e relativi decreti attuativi.