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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 9
Edilizia abitativa
1. La Regione, per migliorare la condizione abitativa degli anziani, prevenendo situazioni di emarginazione ed evitando il loro sradicamento dal proprio ambiente familiare e sociale, favorisce la formazione di programmi per l'attuazione di interventi in materia di edilizia residenziale, tesi a realizzare abitazioni che rispondano alle esigenze della popolazione anziana.
2. Nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale, la Regione interviene:
a) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni funzionali alle esigenze di nuclei familiari costituiti da persone anziane;
b) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari all'interno dei quali convivono persone anziane. In ogni caso i complessi residenziali dovranno essere dotati di impianti idonei a prevedere anche la possibilità della realizzazione di strutture da destinare a servizi, che rendano possibile la permanenza degli anziani nella propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.
3. I punteggi di selezione delle domande di cui all'art. 7 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno tenere conto prioritariamente dei nuclei familiari all'interno dei quali convivono anziani non autosufficienti.
4. La Regione, per il perseguimento di tali finalità, promuove accordi e convenzioni tra Enti pubblici, nonché tra questi, singolarmente o congiuntamente, e cooperative di abitazione, cooperative sociali, imprese di costruzione, associazioni e soggetti privati.
5. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, destina:
a) parte delle risorse stanziate dallo Stato per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata, così come previsto dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno;
b) fondi propri, anche aggiuntivi rispetto a quelli statali, in relazione alle previsioni del programma di cui all'art. 11;
c) parte dei fondi ricavati dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
6. La Regione promuove e favorisce l'istituzione di forme di contribuzione volontaria, di natura assicurativo- mutualistica, allo scopo di realizzare strutture residenziali da destinare ad anziani. A tal fine la Regione dovrà predisporre lo schema di convenzione da stipularsi tra la stessa Regione e le società mutualistiche ed assicurative ed altri soggetti abilitati.
7. Le finalità di cui al presente articolo potranno altresì essere perseguite attraverso la promozione di interventi aventi carattere sperimentale, nell'ambito del programma di cui all'art.11.

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