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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - FINALITÀ E STRUMENTI
Chiudere area tit2 Titolo II - AZIONI POSITIVE PER IL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL CONTESTO SOCIALE
Art. 8 - Azioni positive
Art. 9 - Edilizia abitativa
Art. 9 bis - Contributi per la realizzazione di interventi edilizi a favore di anziani
Art. 10 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 giugno 1980, n. 46, in materia di edilizia
Art. 11 - Programma per le azioni positive
Espandere area tit3 Titolo III INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Espandere area tit4 Titolo IV INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE
Espandere area tit5 Titolo V - NORME FINANZIARIE E FINALI
Titolo I
FINALITÀ E STRUMENTI
Art. 1
Finalità
1. La Regione, al fine di valorizzare la persona anziana come soggetto rilevante per la società e prevenirne la non autosufficienza, detta norme per l'attuazione di azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale, e a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.
2. La Regione detta altresì norme per consentire il riconoscimento e garantire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane, particolarmente di quelle non autosufficienti.
Art. 2
Destinatari
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani sia autosufficienti che non autosufficienti residenti in Emilia-Romagna e si estendono altresì ai soggetti anziani secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. È altresì beneficiario degli interventi previsti per gli anziani non autosufficienti l'adulto non autosufficiente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile.
Art. 3
Strumenti
1. La Regione persegue le finalità di cui all'art.1 mediante gli strumenti di programmazione generale, integrando e coordinando i programmi e gli strumenti settoriali per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione anziana, valorizzando l'apporto dei soggetti privati e del volontariato.
2. Promuove l'integrazione ed il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse materie di intervento.
Art. 4
Sezioni speciali anziani dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio delle politiche sociali
abrogato
Art. 5
Obiettivi
1. La presente legge, anche in conformità alle previsioni del Piano internazionale d'azione sull'invecchiamento adottato a Vienna nel 1982 dall'Assemblea mondiale sull'invecchiamento dell'ONU ed ai provvedimenti comunitari a favore degli anziani, persegue gli obiettivi di tutelare il rispetto delle persone anziane, di promuoverne il benessere e di prevenire gli stati di disagio, di malattia e di emarginazione con azioni positive ed elevando la qualità e l'efficienza dei servizi e delle prestazioni che, a partire dalla risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, valorizzino la partecipazione ed il protagonismo degli anziani.
Art. 6
Criteri
1. Fatti salvi i generali principi informatori dell'intervento assistenziale enunciati nell'art.4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, il sistema di interventi a favore della persona anziana si informa ai seguenti criteri:
a) valorizzazione dell'anziano in tutte le dimensioni della sua individualità;
b) integrazione dell'anziano nel contesto sociale;
c) prevenzione delle situazioni di bisogno anche mediante la programmazione e la qualificazione delle politiche sociali;
d) globalità, unitarietà e continuità delle risposte ai bisogni;
e) specificità delle azioni e dei servizi;
f) corresponsabilizzazione dell'anziano e della famiglia di appartenenza.
Art. 7
Diritti nell'ambito dei servizi assistenziali ed integrati
1. Nella fruizione degli interventi previsti dalla presente legge la persona anziana ha diritto in particolare:
a) ad una compiuta informazione sui servizi sociali e sanitari, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
b) ad una assistenza sanitaria commisurata alle sue esigenze;
c) al riconoscimento della sua famiglia quale ambito privilegiato di vita.
Titolo II
AZIONI POSITIVE PER IL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL CONTESTO SOCIALE
Art. 8
Azioni positive
1. La Regione, al fine di prevenire l'emarginazione della persona anziana dal proprio ambiente familiare e sociale, ed il conseguente rischio di non autosufficienza, favorisce l'accesso delle persone anziane alle istituzioni, adotta o promuove azioni positive nell'ambito degli interventi previsti dalla relativa legislazione nazionale e regionale, in particolare nei settori dell'edilizia abitativa, delle attività turistico-ricreative, della cultura, dell'urbanistica, dei trasporti perseguendo altresì l'obiettivo dell'integrazione tra le generazioni, anche tramite il coinvolgimento dell'anziano in lavori socialmente utili.
2. La Regione favorisce l'accesso delle persone anziane all'informazione scritta e audiovisiva tramite la promozione di accordi con soggetti pubblici e privati ed incentivando, ai sensi delle leggi di settore, ed in particolare della L.R. 20 ottobre 1992, n. 39, la trattazione delle tematiche proprie del mondo degli anziani all'interno dei programmi radiofonici e televisivi. La Regione promuove inoltre l'attività delle Università della terza età ai sensi della L.R. 5 maggio 1990, n. 42.
3. Al fine di rendere gli spazi urbani maggiormente fruibili per gli anziani e per favorire la mobilità personale e l'accesso ai servizi generali nell'ambito anche della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Sito esterno, la Regione promuove iniziative specifiche per l'adeguamento del sistema dei trasporti e viario, dei servizi pubblici e dei piani di urbanistica commerciale.
4. Le azioni di cui al presente articolo saranno attuate ed attivate nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 11, anche sulla base dei dati e delle ricerche svolte dalle sezioni anziani degli Osservatori di cui all'art. 4.
Art. 9
Edilizia abitativa
1. La Regione, per migliorare la condizione abitativa degli anziani, prevenendo situazioni di emarginazione ed evitando il loro sradicamento dal proprio ambiente familiare e sociale, favorisce la formazione di programmi per l'attuazione di interventi in materia di edilizia residenziale, tesi a realizzare abitazioni che rispondano alle esigenze della popolazione anziana.
2. Nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale, la Regione interviene:
a) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni funzionali alle esigenze di nuclei familiari costituiti da persone anziane;
b) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari all'interno dei quali convivono persone anziane. In ogni caso i complessi residenziali dovranno essere dotati di impianti idonei a prevedere anche la possibilità della realizzazione di strutture da destinare a servizi, che rendano possibile la permanenza degli anziani nella propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.
3. I punteggi di selezione delle domande di cui all'art. 7 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno tenere conto prioritariamente dei nuclei familiari all'interno dei quali convivono anziani non autosufficienti.
4. La Regione, per il perseguimento di tali finalità, promuove accordi e convenzioni tra Enti pubblici, nonché tra questi, singolarmente o congiuntamente, e cooperative di abitazione, cooperative sociali, imprese di costruzione, associazioni e soggetti privati.
5. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, destina:
a) parte delle risorse stanziate dallo Stato per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata, così come previsto dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno;
b) fondi propri, anche aggiuntivi rispetto a quelli statali, in relazione alle previsioni del programma di cui all'art. 11;
c) parte dei fondi ricavati dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
6. La Regione promuove e favorisce l'istituzione di forme di contribuzione volontaria, di natura assicurativo- mutualistica, allo scopo di realizzare strutture residenziali da destinare ad anziani. A tal fine la Regione dovrà predisporre lo schema di convenzione da stipularsi tra la stessa Regione e le società mutualistiche ed assicurative ed altri soggetti abilitati.
7. Le finalità di cui al presente articolo potranno altresì essere perseguite attraverso la promozione di interventi aventi carattere sperimentale, nell'ambito del programma di cui all'art.11.
Art. 9 bis
Contributi per la realizzazione di interventi edilizi a favore di anziani
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9, la Regione approva i programmi per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 5 dello stesso art. 9 ai Comuni e agli operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge i quali recuperano o costruiscono alloggi da destinare in locazione permanente a favore di anziani o nuclei familiari comprendenti anziani.
2. Tali contributi sono concessi in conto capitale fino a copertura del costo complessivo dell'intervento per i Comuni e gli IACP e fino al cinquanta per cento per le cooperative a proprietà indivisa.
3. Detti contributi sono erogabili, anche nel corso dei lavori, nella misura massima del settanta per cento dell'importo definito in sede di programma. Le procedure attuative degli interventi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno stabilite in sede di approvazione dei programmi, uniformemente a quanto previsto per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno e relativi decreti attuativi.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 giugno 1980, n. 46, in materia di edilizia
abrogato
Art. 11
Programma per le azioni positive
1. Il Consiglio Regionale per le azioni previste dagli artt. 8 e 9 e per tutte le altre che saranno ritenute rispondenti alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 1, approva, contestualmente al bilancio poliennale e a partire dal 1995, un programma triennale che indica obiettivi prioritari suddivisi per settore, principi generali di attuazione degli interventi e relativi criteri e modalità di valutazione. Per la elaborazione del programma è costituito un apposito gruppo di lavoro, a carattere interdisciplinare, ai sensi della lettera c) del terzo comma dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale emana apposita direttiva, rivolta a soggetti pubblici e privati, interessati alla predisposizione di propri piani di interventi.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione "Sicurezza sociale", approva il programma attuativo degli interventi e, allo scopo, istituisce apposito fondo.
4. Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione del programma di cui al comma 1, sulla base di una informativa della Giunta regionale.
Titolo III
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 12

(sostituita rubrica e modificato comma 3 da art. 55, abrogati commi 1 e 2 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2 Sito esterno)

Interventi socio-assistenziali rivolti agli anziani
1. abrogato
2. abrogato
3. Gli interventi socio-assistenziali sono volti al recupero o al mantenimento dell'autosufficienza economica o sociale della persona anziana e consistono principalmente:
a) in interventi volti al miglioramento della situazione economica di anziani bisognosi e in interventi di carattere straordinario finalizzati anche all'installazione di attrezzature e ausili per consentire o migliorare la fruibilità dell'abitazione;
b) nella promozione dell'associazionismo volto all'istituzione dei centri sociali per anziani, alla gestione di attività di utilità sociale e di attività ricreative;
c) nell'istituzione e gestione di servizi di assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, di sistemi di telesoccorso e di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani.
4. Nella realizzazione degli interventi di carattere sociale la Regione e gli Enti locali valorizzano l'intervento di organizzazioni, in particolare di quelle di volontariato di cui alla L.R.31 maggio 1993, n. 26, di associazioni e di persone singole che si impegnino, in raccordo con l'Ente pubblico, ad offrire aiuto a persone anziane.
5. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 3 si fa fronte, nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, secondo le procedure ed entro i limiti di cui agli artt. 41 e 42 della legge medesima.
Art. 13
Accoglienza in famiglia
1. Nell'ambito delle iniziative promozionali di cui all'art. 2 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, la Regione favorisce la realizzazione in forma sperimentale di programmi tendenti ad inserire, in raccordo con l'ente pubblico, l'anziano solo in una famiglia diversa da quella naturale, disponibile ad accoglierlo nel proprio ambito, sulla base di un accordo tra l'anziano e la famiglia stessa.
2. La Giunta regionale emanerà apposita direttiva per regolamentare tali forme sperimentali di accoglienza per anziani soli.
Titolo IV
INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE
Art. 14

(modificato comma 1 da art. 55 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Accordo di programma
1. I Sindaci dei Comuni sede di distretto di Unità sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, per l'attivazione, di norma nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio assistenza anziani) e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale.
2. La Regione favorisce la conclusione degli accordi di cui al comma 1.
3. I Comuni possono altresì demandare in tutto o in parte la gestione degli interventi socio-assistenziali di cui all'art. 12 al Servizio assistenza anziani attivato dall'accordo di programma.
Art. 15

(sostituiti lett. a) comma 1 e comma 2 da art. 55 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Servizio assistenza anziani
1. Il Servizio per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane, punto unico di riferimento per gli anziani in stato di bisogno, può essere articolato sul territorio e ha le seguenti funzioni:
a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali;
b) garantire il coordinato utilizzo della rete complessiva dei servizi socio-sanitari tramite la verifica costante delle disponibilità esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti amministrativi conseguenti all'accordo di programma;
c) ottimizzare la qualità degli interventi, tramite anche la individuazione del responsabile di ogni singolo caso.
2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti nell'accordo di programma e ne organizza le attività.
3. Fermo restando che la spesa per il personale sanitario resta a carico del Fondo sanitario regionale, nell'ambito dell'accordo i soggetti aderenti stabiliranno il riparto della spesa per il funzionamento del Servizio e per la gestione dell'accordo di programma.
Art. 16

(sostituiti lett. b) comma 1 e comma 2 da art. 55 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Compiti del Servizio assistenza anziani
1. Il Servizio:
a) svolge compiti di collegamento operativo tra i servizi socio-sanitari integrati e i servizi sanitari, al fine di ottenere continuità di assistenza e cura e pertinenza fra servizio attivato e necessità espresse;
b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino;
c) attiva programmi di controllo sul funzionamento della rete e di verifica della qualità delle prestazioni;
d) svolge attività di informazione sui servizi esistenti sul territorio, sulle modalità e sui criteri di accesso sia a strutture pubbliche che private convenzionate;
e) promuove ed organizza, in collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti, le attività di formazione ed aggiornamento del personale;
f) raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli anziani esistenti sul territorio;
g) promuove e organizza le campagne di informazione e di educazione sanitaria rivolte alla popolazione anziana;
h) svolge altri specifici compiti eventualmente individuati con l'accordo di programma.
2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali.
Art. 17
Unità di valutazione geriatrica territoriale
abrogato
Art. 18
Responsabile del caso
abrogato
Art. 19
Dimissioni ospedaliere
1. I responsabili delle divisioni ospedaliere in occasione delle dimissioni di anziani non autosufficienti di cui al comma 2 dell'art. 2, programmano i tempi e i modi delle dimissioni stesse, sentita la famiglia e di concerto con l'UVG territoriale competente, al fine dell'utilizzo della rete di cui all'art. 20.
Art. 20
Rete dei servizi socio-sanitari integrati
1. Nell'ambito delle linee della programmazione regionale e territoriale, i soggetti aderenti all'accordo di programma di cui all'art.14 mettono a disposizione, direttamente o tramite convenzione, strutture e risorse che garantiscano, anche attraverso l'apporto del volontariato e del privato sociale, prestazioni sia socio-assistenziali che sanitarie all'interno di ciascun servizio.
2. Fanno parte della rete i seguenti Servizi che, al fine di prevenire o arrestare processi involutivi fisici e psichici, rispondono con programmi assistenziali differenziati al bisogno dell'anziano:
a) assistenza domiciliare integrata;
b) centro diurno;
c) casa protetta;
d) residenza sanitaria assistenziale.
3. Per la realizzazione e la ristrutturazione dei presidi della rete, la Regione concede contributi ai sensi dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985,n. 2.
4. Gli standard strutturali, di funzionamento e gli organici dei servizi, nonché l'individuazione degli oneri a rilievo sanitario, sono previsti in apposite direttive regionali.
5. L'accordo di programma di cui all'art. 14 prevede inoltre modalità operative di supporto o di raccordo dei servizi socio-assistenziali con forme di ospedalizzazione domiciliare o con funzioni di ospedalizzazione diurna - previste dall'allegato "C" della L.R. 9 marzo 1990, n. 15 - al fine di mantenere l'anziano nel suo contesto sociale e prevenirne l'istituzionalizzazione.
6. Gli interventi sanitari e a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e presidi assistenziali e socio- sanitari a favore degli anziani sono garantiti dal Servizio sanitario regionale. Sono a carico del Fondo sanitario regionale, secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente, gli oneri relativi alle attività sanitarie e quelli per le attività a rilievo sanitario ai sensi dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 Sito esterno. La fruizione dei servizi socio-assistenziali, anche all'interno delle strutture residenziali, è soggetta ad equa contribuzione nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 della L.R. n. 2 del 1985.
Art. 21
Assistenza domiciliare integrata
abrogato
Art. 22
Centro diurno
abrogato
Art. 23
Casa protetta
abrogato
Art. 24
Residenza sanitaria assistenziale
abrogato
Art. 25
Formazione
abrogato
Titolo V
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 26
Norma finanziaria
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, che fanno specifico riferimento alla legislazione regionale o statale vigente, si fa fronte nell'ambito dei finanziamenti previsti annualmente dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 per le spese correnti, e in base ad apposite e specifiche autorizzazioni di spesa a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 per le spese in conto capitale.
2. Agli altri interventi previsti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nel rispetto dell'esatta specificazione delle spese nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977 per le spese correnti, e in base ad apposite e specifiche autorizzazioni di spesa a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 per le spese in conto capitale.
Art. 27
1.
L'art. 9 della L.R. 5 maggio 1990, n. 42 è così sostituito:
"Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato dei finanziamenti necessari in sede di approvazione delle legge di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.31."
Art. 28
Abrogazione di norme
1. La L.R. 1 settembre 1979, n. 30 "Interventi promozionali per la realizzazione e il potenziamento di servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane" è abrogata.

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