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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 24
Residenza sanitaria assistenziale
1. La Residenza sanitaria assistenziale( RSA) è una struttura extraospedaliera socio - sanitaria integrata a prevalente valenza sanitaria, organizzata secondo le indicazioni di cui al DPCM 22 dicembre 1989 e destinata ad anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, affetti da patologie cronico - degenerative a tendenza invalidante che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere.
2. La Residenza sanitaria assistenziale eroga in forma continuativa:
a) assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona;
b) assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana;
c) attività sociali.
3. La Residenza sanitaria assistenziale garantisce altresì le prestazioni specialistiche eventualmente necessarie.
4. Al fine di garantire una migliore qualità assistenziale la Residenza sanitaria assistenziale è organizzata per nuclei modulari, di norma non superiori a venti posti, dotati di servizi autonomi. Di norma la Residenza sanitaria assistenziale ha una ricettività non inferiore a venti posti e non superiore a sessanta.
5. La Residenza sanitaria assistenziale può essere gestita da soggetti pubblici e privati, individuati nell'ambito dell' accordo di programma di cui all'art. 14.
6. Nelle Residenze sanitarie assistenziali deve essere previsto il dieci per cento dei posti per ricoverati temporanei, di norma non superiore ad un mese, riservati a:
a) anziani non autosufficienti assistiti in famiglie nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 21, per motivate esigenze dei componenti delle famiglie stesse;
b) anziani in situazioni di emergenza e di bisogno socio - sanitario in attesa della predisposizione di un più appropriato programma assistenziale;
c) anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione. I ricoverati temporanei sono disposti dall'Unità di valutazione geriatrica sulla base di apposita regolamentazione. L'onere dei ricoveri di cui al presente comma è a totale carico del Fondo sanitario regionale per un periodo non superiore al mese.
7. Al fine di dare pratica di attuazione al processo di riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in RSA, la Giunta regionale sulla base dei piani attuativi di cui all' art. 9 della LR 9 marzo 1990, n. 15, adotta annualmente un apposito piano per il finanziamento degli interventi di riconversione.
8. Per gli interventi di cui al comma 7 sono concessi contributi nella misura del novanta per cento della spesa prevista.

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