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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 5
Obiettivi
1. La presente legge, anche in conformità alle previsioni del Piano internazionale d' azione sull'invecchiamento adottato a Vienna nel 1982 dall'Assemblea mondiale sull' invecchiamento dell'ONU ed ai provvedimenti comunitari a favore degli anziani, persegue gli obiettivi di tutelare il rispetto delle persone anziane, di promuoverne il benessere e di prevenire gli stati di disagio, di malattia e di emarginazione con azioni positive ed elevando la qualità e l'efficienza dei servizi e delle prestazioni che, a partire dalla risposta personalizzata ai bisogni, nel piano rispetto delle differenze, valorizzano la partecipazione ed i protagonismo degli anziani.

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