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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Titolo IV
Interventi socio - sanitari a favore delle persone anziane
Art. 14
Accordo di programma
1. I Sindaci dei Comuni sede di distretto di Unità Sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, per l'attivazione, di norma nell' ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio assistenza anziani) e delle relative Unità di valutazione geriatrica.
2. La Regione favorisce la conclusione degli accordi di cui al comma 1.
3. I COmuni possono altresì emandare in tutti o in parte la gestione degli interventi socio - assistenziali di cui all'art. 12 al Servizio assistenza anziani attivato dall'accordo di programma.
Art. 15
Servizio assistenza anziani
1. Il servizio per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane, punto unico di riferimento per gli anziani in stato di bisogno, può essere articolato sul territorio e ha le seguenti funzioni:
a) compiere una prima valutazione della situazione dell' anziano al fine di avviarlo, secondo il tipo di bisogno, alla rete dei servizi sociali o, tramite l'UVG di cui all' art. 17, a quella dei servizi integrati socio - sanitari;
b) garantire il coordinato utilizzo della rete complessiva del servizi socio - sanitari tramite la verifica costante delle disponibilitè esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti amministrativi conseguenti all'accordo di programma;
c) ottimizzare la qualità degli interventi, tramite anche la individuazione del responsabile di ogni singolo caso.
2. Il Servizio attiva le Unità di valutazione geriatrica previste nell'accordo di programma e ne organizza l'attività
3. Fermo restando che la spesa per il personale sanitario resta a carico del Fondo sanitario regionale, nell'ambito dell'accordo i soggetti aderenti stabiliranno il riparto della spesa per il funzionamento del Servizio e per la gestione dell'accordo di programma.
Art. 16
Compiti del Servizio assistenza anziani
1. Il Servizio:
a) svolge compiti di collegamento operativo tra i servizi socio - sanitari integrati e i servizi sanitari, al fine di ottenere la continuità di assistenza e cura e pertinenza fra servizio attivato e necessitè espresse;
b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio - sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dell'Unità di valutazione geriatrica di cui all'art. 17, tenuto conto delle disponibilitè esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino;
c) attiva programmi di controllo sul funzionamento della rete e di verifica della qualità delle prestazioni;
d) svolge attività di informazione sul funzionamento della rete e di verifica della qualità delle prestazioni;
d) svolge attività di informazione sui servizi esistenti sul territorio, sulle modalità e sui criteri di accesso sia a strutture pubbliche che private convenzionate;
e) promuove ed organizza, in collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti, le attività di formazione ed aggiornamento del personale;
f) raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli anziani esistenti sul territorio;
g) promuove e organizza le campagne di informazione e di educazione sanitaria rivolte alla popolazione anziana;
h) svolge altri specifici compiti eventualmente individuati con l'accordo di programma.
2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria delle Unità di valutazione geriatrica.
Art. 17
Unità di valutazione geriatrica territoriale
1. L'Unità di valutazione geriatrica territoriale, valuta i bisogni socio - sanitari dell'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza ed è composta da:
a) un medico geriatra;
b) un infermiere professionale o un assistente sanitario;
c) un assistente sociale. Al fine di garantire il collegamento dell'ospedale con il territorio, il medico geriatra verrà preferibilmente individuato all'interno della divisione di geriatria, ove esistente.
2. Al fine di predisporre con il coinvolgimento della famiglia il programma assistenziale personalizzato l'Unità di valutazione geriatrica si raccorda con il medico di famiglia della persona anziana e con il responsabile del caso.
3. L'Unità di valutazione geriatrica sulla base di protocolli omogenei per il territorio regionale predisposti dagli Assessorati regionali competenti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) definisce per ciascun anziano il programma assistenziale personalizzato in accordo con il medico di famiglia sulla base di una valutazione multidimensionale e, in caso si tratti di persona dimessa dall'ospedale, di concerto con i responsabili delle divisioni ospedaliere, come previsto all'art. 19;
b) dispone l'utilizzo della rete dei servizi socio - sanitari integrativi. L'Unità di valutazione geriatrica dispone altresì l'eventuale diversa destinazione dell'anziano nella rete dei servizi sulla base della revisione periodica del programma assistenziale personalizzato e tenuto conto della evoluzione del bisogno dell'anziano;
c) provvede alla eventuale certificazione di non autosufficienza della persona anziana, assumendo le funzioni già attribuite alle Commissioni socio - sanitarie per la certificazione della non autosufficienza;
d) trasmette alle sezioni degli Osservatori di cui all'art. 4 con appositi moduli informativi le valutazioni e i dati significativi dei singoli casi esaminati.
4. Per l'elaborazione dei protocolli di cui al comma 3 la Regione si avvale di un gruppo tecnico in cui sono rappresentati gli organismi delle categorie professionali di cui al comma 1 e dei medici convenzionati per la medicina generale.
Art. 18
Responsabile del caso
1. Al fine di garantire all'anziano autosufficiente o a rischio di non autosufficienza un corretto e completo svolgimento del necessario percorso assistenziale, l'assistente sociale del servizio assistenza anziani che compie la valutazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 assume la responsabilità del controllo dell'attuazione degli interventi previsti nel programma assistenziale personalizzato.
2. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di valutazione del singolo caso, lo stesso assistente sociale partecipa alle sedute dell'UVG per l'esame o la revisione del programma assistenziale personalizzato.
Art. 19
Dimissioni ospedaliere
1. I responsabili delle divisioni ospedaliere in occasione delle dimissioni di anziani non autosufficienti di cui al comma 2 dell'art. 2, programmano i tempi e i modi delle dimissioni stesse, sentita la famiglia e di concerto con l'UVG territoriale competente, al fine dell'utilizzo della rete di cui all'art. 20.
Art. 20
Rete dei Servizi socio - sanitari integrati
1. Nell'ambito delle linee della programmazione regionale e territoriale, i soggetti aderenti all'accordo di programma di cui all'art. 14 mettono a disposizione, direttamente o tramite convenzione, strutture e risorse che garantiscano, anche attraverso l'apporto volontario e del privato sociale, prestazioni sia socio - assistenziali che sanitarie all'interno di ciascun Servizio.
2. Fanno parte della rete i seguenti Servizi che, al fine di prevenire o arrestare processi involutivi fisici e psichici, rispondono con programmi assistenziali differenziati al bisogno dell'anziano:
a) assistenza domiciliare integrata;
b) centro diurno;
c) casa protetta;
d) residenza sanitaria assistenziale.
3. Per la realizzazione e la ristrutturazione dei presidi della rete, la Regione concede contributi ai sensi dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
4. Gli standard strutturali, di funzionamento e gli organici dei Servizi, nonchè l'individuazione degli oneri a rilievo sanitario, sono previsti in apposite direttive regionali.
5. L'accordo di programma di cui all'art. 14 prevede inoltre modalità operative di supporto o di raccordo dei Servizi socio - assistenziali con forme di ospedalizzazione domiciliare o con funzioni di ospedalizzazione diurna - previste dall'Allegato " C" della LR 9 marzo 1990, n. 15 - al fine di mantenere l'anziano nel suo contesto sociale e prevenire l'istituzionalizzazione.
6. Gli interventi sanitari e a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e presidi assistenziali e socio - sanitari a favore degli anziani sono garantiti dal Servizio sanitario regionale. Sono a carico del Fondo sanitario regionale, secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente, gli oneri relativi alle attività sanitarie e quelli per le attività a rilievo sanitario ai sensi dell'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 Sito esterno. La fruizione dei servizi socio - assistenziali, anche all'interno delle strutture residenziali, è soggetta ad equa contribuzione nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 della LR n. 2 del 1985.
Art. 21
Assistenza domiciliare integrata
1. L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate al domicilio di anziani non autosufficienti, di norma a sostegno dell'impegno familiare, sulla base dei programmi assistenziali personalizzati indicati dall'UVG Il Relativo Servizio deve garantire, sulla base di una valutazione multidimensionale, prestazioni con caratteristiche di globalità, adeguatezza e continuità.
2. L'assistenza domiciliare integrata è tesa a garantire:
a) assistenza di medicina generale;
b) consulenza medico - specialistica;
c) assistenza infermieristica;
d) assistenza riabilitativa e di recupero funzionale;
e) fornitura di ausili e presidi sanitari necessari;
f) assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attività quotidiane;
g) utilizzo del telesoccorso.
3. A favore delle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto, nonchè di quelle di cui all'art. 13, la Regione prevede idonea contribuzione per le attività socio - assistenziali domiciliari di rilievo sanitario di cui al DPCM 8 agosto 1985, previste dal programma assistenziale personalizzato, non erogate dal servizio pubblico ma garantite direttamente dalla famiglia stessa. Criteri, modalità, procedure degli interventi, nonchè la misura del concorso finanziario saranno determinate, in una logica di graduale applicazione, tramite apposita direttiva, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 22
Centro diurno
1. Il centro diurno è una struttura semiresidenziale socio - sanitaria, di norma ambito distrettuale che assiste, a sostegno delle famiglie, anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti attuando programmi di riabilitazione e di socializzazione.
2. Il centro diurno eroga prestazioni socio - assistenziali e garantisce interventi sanitari al fine della risocializzazione, riattivazione e mantenimento delle residue capacità dell'anziano.
3. Il centro diurno può essere organizzato presso case protette o residenze sanitarie assistenziali.
Art. 23
Casa protetta
1. La casa protetta è una struttura a carattere residenziale volta ad assicurare trattamenti socio - assistenziali e sanitari di base tesi al riequilibrio di condizioni deteriorate, destinata ad anziani non assistibili nel proprio ambito familiare, parzialmente autosufficienti ed a quegli anziano non autosufficienti per i quali l'Unità di valutazione geriatrica non ritenga necessario l'inserimento in Residenza sanitaria assistenziale.
2. Le case protette possono prevedere al loro interno nuclei modulari di Residenza sanitaria assistenziale organizzati secondo gli standard di cui al DPCM 22 dicembre 1989.
Art. 24
Residenza sanitaria assistenziale
1. La Residenza sanitaria assistenziale( RSA) è una struttura extraospedaliera socio - sanitaria integrata a prevalente valenza sanitaria, organizzata secondo le indicazioni di cui al DPCM 22 dicembre 1989 e destinata ad anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, affetti da patologie cronico - degenerative a tendenza invalidante che non necessitano di specifiche prestazioni ospedaliere.
2. La Residenza sanitaria assistenziale eroga in forma continuativa:
a) assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona;
b) assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana;
c) attività sociali.
3. La Residenza sanitaria assistenziale garantisce altresì le prestazioni specialistiche eventualmente necessarie.
4. Al fine di garantire una migliore qualità assistenziale la Residenza sanitaria assistenziale è organizzata per nuclei modulari, di norma non superiori a venti posti, dotati di servizi autonomi. Di norma la Residenza sanitaria assistenziale ha una ricettività non inferiore a venti posti e non superiore a sessanta.
5. La Residenza sanitaria assistenziale può essere gestita da soggetti pubblici e privati, individuati nell'ambito dell' accordo di programma di cui all'art. 14.
6. Nelle Residenze sanitarie assistenziali deve essere previsto il dieci per cento dei posti per ricoverati temporanei, di norma non superiore ad un mese, riservati a:
a) anziani non autosufficienti assistiti in famiglie nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 21, per motivate esigenze dei componenti delle famiglie stesse;
b) anziani in situazioni di emergenza e di bisogno socio - sanitario in attesa della predisposizione di un più appropriato programma assistenziale;
c) anziani dimessi dalle divisioni ospedaliere non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di convalescenza e riabilitazione. I ricoverati temporanei sono disposti dall'Unità di valutazione geriatrica sulla base di apposita regolamentazione. L'onere dei ricoveri di cui al presente comma è a totale carico del Fondo sanitario regionale per un periodo non superiore al mese.
7. Al fine di dare pratica di attuazione al processo di riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in RSA, la Giunta regionale sulla base dei piani attuativi di cui all' art. 9 della LR 9 marzo 1990, n. 15, adotta annualmente un apposito piano per il finanziamento degli interventi di riconversione.
8. Per gli interventi di cui al comma 7 sono concessi contributi nella misura del novanta per cento della spesa prevista.
Art. 25
Formazione
1. La Regione, al fine di ottenere modalità operative e valutative omogenee su tutto il territorio regionale, promuove, in collaborazione con gli Enti istituzionalmente competenti, corsi di formazione per geriatri, infermieri, assistenti sanitari ed assistenti sociali operanti in UVG e per responsabili del caso.
2. La Regione promuove altresì corsi di formazione per operatori dei servizi della rete, sulla base della legislazione regionale vigente ed in particolare della LR 2 novembre 1983, n. 39.

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