Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE-INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 agosto 1996 n. 34

L.R. 8 agosto 2001 n. 24

Art. 14
Accordo di programma
1. I Sindaci dei Comuni sede di distretto di Unità sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, per l'attivazione, di norma nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle persone anziane (Servizio assistenza anziani) e delle relative Unità divalutazione geriatrica.
2. La Regione favorisce la conclusione degli accordi di cui al comma 1.
3. I Comuni possono altresì demandare in tutto o in parte la gestione degli interventi socio-assistenziali di cui all'art. 12 al Servizio assistenza anziani attivato dall'accordo di programma.

Espandi Indice