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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE-INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 agosto 1996 n. 34

L.R. 8 agosto 2001 n. 24

Art. 2
Destinatari
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani sia autosufficienti che non autosufficienti residenti in Emilia-Romagna e si estendono altresì ai soggetti anziani secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. E' altresì beneficiario degli interventi previsti per gli anziani non autosufficienti l'adulto non autosufficiente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile.

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