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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE-INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 agosto 1996 n. 34

L.R. 8 agosto 2001 n. 24

Art. 6
Criteri
1. Fatti salvi i generali principi informatori dell'intervento assistenziale enunciati nell'art.4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, il sistema di interventi a favore della persona anziana si informa ai seguenti criteri:
a) valorizzazione dell'anziano in tutte le dimensioni della sua individualità;
b) integrazione dell'anziano nel contesto sociale;
c) prevenzione delle situazioni di bisogno anche mediante la programmazione e la qualificazione delle politiche sociali;
d) globalità, unitarietà e continuità delle risposte ai bisogni;
e) specificità delle azioni e dei servizi;
f) corresponsabilizzazione dell'anziano e della famiglia di appartenenza.

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