LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE-INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Art. 7
Diritti nell'ambito dei servizi assistenziali ed integrati
1. Nella fruizione degli interventi previsti dalla presente legge la persona anziana ha diritto in particolare:
a) ad una compiuta informazione sui servizi sociali e sanitari, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
b) ad una assistenza sanitaria commisurata alle sue esigenze;
c) al riconoscimento della sua famiglia quale ambito privilegiato di vita.