Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 16

(sostituiti lett. b) comma 1 e comma 2 da art. 55 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Compiti del Servizio assistenza anziani
1. Il Servizio:
a) svolge compiti di collegamento operativo tra i servizi socio-sanitari integrati e i servizi sanitari, al fine di ottenere continuità di assistenza e cura e pertinenza fra servizio attivato e necessità espresse;
b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino;
c) attiva programmi di controllo sul funzionamento della rete e di verifica della qualità delle prestazioni;
d) svolge attività di informazione sui servizi esistenti sul territorio, sulle modalità e sui criteri di accesso sia a strutture pubbliche che private convenzionate;
e) promuove ed organizza, in collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti, le attività di formazione ed aggiornamento del personale;
f) raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli anziani esistenti sul territorio;
g) promuove e organizza le campagne di informazione e di educazione sanitaria rivolte alla popolazione anziana;
h) svolge altri specifici compiti eventualmente individuati con l'accordo di programma.
2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali.

Espandi Indice