LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Dimissioni ospedaliere
1. I responsabili delle divisioni ospedaliere in occasione delle dimissioni di anziani non autosufficienti di cui al comma 2 dell'art. 2, programmano i tempi e i modi delle dimissioni stesse, sentita la famiglia e di concerto con l'UVG territoriale competente, al fine dell'utilizzo della rete di cui all'art. 20.