LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo V
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 26
Norma finanziaria
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, che fanno specifico riferimento alla legislazione regionale o statale vigente, si fa fronte nell'ambito dei finanziamenti previsti annualmente dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 per le spese correnti, e in base ad apposite e specifiche autorizzazioni di spesa a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 per le spese in conto capitale.
2. Agli altri interventi previsti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nel rispetto dell'esatta specificazione delle spese nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977 per le spese correnti, e in base ad apposite e specifiche autorizzazioni di spesa a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 per le spese in conto capitale.
Art. 27
Modificazione della L.R. 5 maggio 1990, n. 42
1.
L'art. 9 della L.R. 5 maggio 1990, n. 42 è così sostituito:
"Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato dei finanziamenti necessari in sede di approvazione delle legge di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.31."
Art. 28
Abrogazione di norme
1. La L.R. 1 settembre 1979, n. 30 "Interventi promozionali per la realizzazione e il potenziamento di servizi di assistenza sociale a favore delle persone anziane" è abrogata.