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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 6

Interventi per la liquidazione della SIVALCO Spa e per l'avvio dell'attività del consorzio " Azienda speciale Valli di Comacchio"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente:
a) per l'accollo degli oneri finanziari dei mutui di cui all' art. 1 mediante l'istituzione di uno o più capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per gli interventi di cui all'art. 2 lett. a), mediante l' istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spese che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR n. 31 del 1977;
c) per gli inteventi di cui all'art. 2 lett. b), mediante l' istituizione di un apposito capitolo nella parte di spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR n. 31 del 1977;
d) per gli interventi di cui all'art 2, lett. c), nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla vigente legislazione regionale nel rispetto delle finalità e delle procedure ivi previste;
e) per gli interventi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR n. 31 del 1977;
f) per gli interventi di cui all'art. 3, commi 3 e 4, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con apposita specifica autorizzazione di spesa che verrà disposta dalla lege finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR n. 31 del 1977.

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