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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 10
Criteri di valutazione per la scelta del contraente
1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.
2. Per i servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi elementi oggettivi sono:
a) la solidità dell'impresa;
b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
c) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
e) la qualificazione professionale degli operatori;
f) la valutazione comparata costi/ qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati. La Giunta regionale indica con apposita direttiva la documentazione che deve essere richiesta nel bando.
3. Per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - assistenziali sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/ 91 Sito esterno particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:
a)
1) il numero dei soggetti svantaggiati;
2) tipologia dello svantaggio in relazione, alla prestazione lavorativa richiesta;
3) ruolo e profilo professionale di inserimento;
b) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.

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