Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 16
Contributi alle cooperative e loro consorzi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo regionale contributi a fondo perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non può superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo può essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute ammissibili e documentata, so stenute per l'adeguamento del posto di lavoro e per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai due terzi; il contributo non può superare il tetto massimo di Lire 10.000.000 per ogni cooperativa o consorzio.

Espandi Indice