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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 1(5)
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno, detta norme:
a) per l'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
b) per determinare modalità di raccordo dell'attività delle cooperative sociali con quella dei servizi pubblici socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale e con l'attività di sviluppo dell'occupazione;
c) per fissare i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali o loro consorzi e gli enti pubblici;
d) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
e) per l'istituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale.

Note del Redattore:

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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