LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(sostituito da art. 2 L.R. 18 marzo 1997 n. 6)
Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la
cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative
sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,
comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la
cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative
sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,
comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la
cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative
sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,
comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la
cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative
sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,
comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la
cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative
sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,
comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.