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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 11

(sostituito comma 5 da art. 3 L.R. 18 marzo 1997 n. 6)

Convenzioni
1. La Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge 381/91 Sito esterno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta schemi di convenzione - tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le Amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per:
a) la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91 Sito esterno.
2. La gestione di servizi di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d' opera.
3. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 Sito esterno qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima.
4. Le cooperative sociali iscritte contemporaneamente nelle Sezioni A e B dell'Albo concorrono all'aggiundicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi secondo la disciplina prevista in materia di contratti della pubblica Amministrazione utilizzando, nella esecuzione del contratto, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi.
5. I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 10 nonchè lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 2, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione di servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.

Note del Redattore:

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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