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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 15
Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti nell'Albo regionale rientrano a pieno titolo tra le imprese cooperative per le quali la Regione, sulla base della L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e delle specifiche leggi di settore, nonchè di quanto previsto dalla presente legge, predispone interventi volti alla loro promozione, sviluppo e qualificazione, ivi compresi gli interventi che agevolano l'accesso al mercato creditizio e finanziario. In particolare la Regione favorisce i processi di integrazione consortile finalizzati allo sviluppo di attività di collaborazione fra cooperative.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in:
a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi;
b) interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie;
c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario sia nel credito di esercizio delle cooperative sociali che per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose;
d) finanziamento di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate, di cui all'art. 8.
3.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 22 del 1990 è così sostituita:
"b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità e servizi sociali; "
4.
Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 22 del 1990 è aggiunta la seguente lettera:
"f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative sociali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale. "

Note del Redattore:

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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