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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 16

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Contributi alle cooperative sociali e loro consorzi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti nell'Albo regionale contributi a fondo perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non può superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo può essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute ammissibili e documentate, sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro e per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai due terzi; il contributo non può superare il tetto massimo di 5.164,57 Euro per ogni cooperativa o consorzio.

Note del Redattore:

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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