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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 20
Verifica e revoca dei contributi
1. Le cooperative sociali ed i consorzi che hanno ottenuto contributi regionali ai sensi della presente legge sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dettagliato e documentato delle somme ricevute entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso il beneficiario per la verifica della corretta destinazione dei contributi erogati.
3. I contributi sono revocati e la Giunta regionale dispone la restituzione di quelli già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle finalità della presente legge.
4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni statali, regionali o locali.

Note del Redattore:

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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