Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 3(1)
Iscrizione all'Albo regionale
1. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32.
3. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato entro trenta giorni al richiedente, alla Prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e agli uffici previdenziali competenti per territorio; il provvedimento è altresì comunicato alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni rappresentative delle cooperative a livello regionale, e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale le variazioni intervenute nella compagine sociale e ogni altro dato concernente la vita associativa, secondo le modalità stabilite col provvedimento di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Espandi Indice