Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 7
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a:
a) sviluppare nuove occupazioni nei servizi socio- assistenziali, sanitari ed educativi;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

Note del Redattore:

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Espandi Indice