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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Art. 8
Formazione
1. Ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e siano compresi nei piani annuali di formazione approvati dalle Provincie ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1979 ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.
2. Nell'ambito della programmazione annuale e promozione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro degli operatori professionali la Regione promuove il raccordo, tramite la Commissione di cui all'art. 22, con le cooperative sociali e i loro consorzi al fine della individuazione e della definizione del loro fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.
3. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonchè iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, fermo restando le disposizioni della L.R. 2 novembre 1983, n. 39 in ordine al rilascio di attestati di qualifica.

Note del Redattore:

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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