Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI (NOTA 1)
Finalità
a) per l'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
b) per determinare modalità di raccordo dell'attività delle cooperative sociali con quella dei servizi pubblici socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale e con l'attività di sviluppo dell'occupazione;
c) per fissare i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali o loro consorzi e gli enti pubblici;
d) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
e) per l'istituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale.
Albo regionale delle cooperative sociali
1.
2.
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.
3.
L'Albo è tenuto presso la Presidenza della Giunta tramite apposita struttura organizzativa.
4.
L'Albo si articola nelle seguenti Sezioni:
a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
5.
Le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'
art. 1 della Legge 381/91 che abbiano come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'Albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociali-assistenziali-sanitari ed educativi. In tal caso la sussistenza dei requisiti di cui all'
art. 4 della Legge 381/91 viene determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo B.
7.
Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 114 del TU approvato con
DPR 8 ottobre 1990, n. 309 , l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 117 del medesimo TU.
Iscrizione all'Albo regionale
1. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato entro trenta giorni al richiedente, alla Prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e agli uffici previdenziali competenti per territorio; il provvedimento è altresì comunicato alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni rappresentative delle cooperative a livello regionale, e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale le variazioni intervenute nella compagine sociale e ogni altro dato concernente la vita associativa, secondo le modalità stabilite col provvedimento di cui al comma 1.
Cancellazione dall'Albo regionale
1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con delibera motivata della Giunta regionale da pubblicarsi, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione e quando la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione, non abbiano provveduto ad effettuare gli adempimenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della diffida;
b) quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del DLCPS 14-12-1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
d) a seguito di eventuali comunicazioni pervenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti territorialmente circa il mancato adempimento da parte delle cooperative di quanto contenuto nelle diffide emanate dagli stessi ai sensi dell'art. 11 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
e) quando l'utilizzazione dei contributi concessi risulti non conforme alle finalità della presente legge;
f) quando le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 3 siano omesse o risultino non veritiere.
2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione di cui alla lettera a) del comma 1 qualora il rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del ricevimento della diffida.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato alla cooperativa o al consorzio, nonchè agli altri soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 3 ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Ricorso in opposizione
abrogato