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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Titolo III
CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI
Art. 10
Partecipazione alle gare e scelta del contraente
1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui alla presente legge è subordinata all'assenza di cause di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali e assicurative, nonchè al possesso dei requisiti di capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria definiti con direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo.
3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base dei criteri di ponderazione determinati con la direttiva della Giunta regionale di cui al comma 1.
4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indicano gli elementi di valutazione che saranno applicati e l'ordine di importanza loro attribuita.
5. Fino alla emanazione di una apposita direttiva regionale che definisca gli standard di qualità dei servizi di cui alla presente legge, nella scelta del contraente, l'elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l'aggiudicazione.
6. La Giunta regionale, sulla base delle norme statali e comunitarie relative agli appalti di servizi, definisce con la direttiva di cui al comma 1:
a) le cause di esclusione;
b) i requisiti per la partecipazione alle gare;
c) gli elementi per la valutazione della qualità dell'offerta;
d) la documentazione probatoria;
e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione.
Art. 11

(sostituito comma 5 da art. 3 L.R. 18 marzo 1997 n. 6)

Convenzioni
1. La Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge 381/91 Sito esterno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta schemi di convenzione - tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le Amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per:
a) la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91 Sito esterno.
2. La gestione di servizi di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d' opera.
3. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 Sito esterno qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima.
4. Le cooperative sociali iscritte contemporaneamente nelle Sezioni A e B dell'Albo concorrono all'aggiundicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi secondo la disciplina prevista in materia di contratti della pubblica Amministrazione utilizzando, nella esecuzione del contratto, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi.
5. I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 10 nonchè lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 2, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione di servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.
Art. 12
Contenuti delle convenzioni
1. Le convenzioni di cui all'articolo 11 debbono almeno prevedere:
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione ed il regime delle proroghe;
c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
d) eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 381/91 Sito esterno;
f) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, ove necessaria;
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
i) le forme e le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti. Tali verifiche possono essere effettuate con il concorso delle associazioni dell'utenza e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
n) le modalità di raccordo con i servizi competenti nella materia oggetto di convenzione;
o) qualora trattasi di cooperative di cui al comma 5 dell'art. 2, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della Legge 381/91 Sito esterno, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.
2. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91 Sito esterno deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
Art. 13
Durata delle convenzioni
1. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale, con verifiche annuali.
Art. 14
Pagamento dei corrispettivi
1. Al fine del pagamento dei corrispettivi le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza scopo di lucro di cui al comma 5 dell'articolo 11 sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei Servizi pubblici.

Note del Redattore:

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la

cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative

sociali sono delegate alle Province, ai sensi dell'art. 190,

comma 4, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

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