LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
Interventi per le prestazioni di garanzie fidejussorie
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito il Consiglio regionale nella propria delibera di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22 determina specifici criteri di modalità per le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'art. 2 della presente legge.
2. Il Consiglio regionale con il provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 22/90 tiene conto della specifica presenza della cooperazione sociale.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.