LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Modalità di intervento
1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio atto, i criteri e le modalità operative per l'attuazione degli interventi e la concessione dei contributi di cui al presente titolo, tenuto anche conto dei programmi previsti dai piani sanitario, socio-assistenziale e della formazione professionale, nonché degli interventi previsti dalle leggi regionali sulla cooperazione.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.