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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Titolo IV
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
Art. 15
Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali
1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti nell'Albo regionale rientrano a pieno titolo tra le imprese cooperative per le quali la Regione, sulla base della L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e delle specifiche leggi di settore, nonché di quanto previsto dalla presente legge, predispone interventi volti alla loro promozione, sviluppo e qualificazione, ivi compresi gli interventi che agevolano l'accesso al mercato creditizio e finanziario. In particolare la Regione favorisce i processi di integrazione consortile finalizzati allo sviluppo di attività di collaborazione fra cooperative.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in:
a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi;
b) interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie;
c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario sia nel credito di esercizio delle cooperative sociali che per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose;
d) finanziamento di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate, di cui all'art. 8.
3.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 22 del 1990 è così sostituita:
"b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità e servizi sociali; "
4.
Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 22 del 1990 è aggiunta la seguente lettera:
"f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative sociali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale. ".
Art. 16

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Contributi alle cooperative sociali e loro consorzi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti nell'Albo regionale contributi a fondo perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non può superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo può essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute ammissibili e documentate, sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro e per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai due terzi; il contributo non può superare il tetto massimo di 5.164,57 Euro per ogni cooperativa o consorzio.
Art. 17
Interventi per le prestazioni di garanzie fidejussorie
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito il Consiglio regionale nella propria delibera di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22 determina specifici criteri di modalità per le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'art. 2 della presente legge.
2. Il Consiglio regionale con il provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 22/90 tiene conto della specifica presenza della cooperazione sociale.
Art. 18

(sostituito comma 4 da art. 56 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi attualizzati in conto interesse ai soggetti di cui all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti e relativi ad anticipazioni su commesse o contratti o spese di consolidamento di passività onerose.
2. Analoghi contributi la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi soggetti di cui all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti per spese di investimento o sviluppo.
3. Il contributo regionale interviene per l'abbattimento del tasso nella misura non superiore al cinquanta per cento del tasso corrente. Detto contributo non può superare l'importo massimo di 51.645,69 Euro.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Art. 19
Modalità di intervento
1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio atto, i criteri e le modalità operative per l'attuazione degli interventi e la concessione dei contributi di cui al presente titolo, tenuto anche conto dei programmi previsti dai piani sanitario, socio-assistenziale e della formazione professionale, nonché degli interventi previsti dalle leggi regionali sulla cooperazione.
Art. 20
Verifica e revoca dei contributi
1. Le cooperative sociali ed i consorzi che hanno ottenuto contributi regionali ai sensi della presente legge sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dettagliato e documentato delle somme ricevute entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso il beneficiario per la verifica della corretta destinazione dei contributi erogati.
3. I contributi sono revocati e la Giunta regionale dispone la restituzione di quelli già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle finalità della presente legge.
4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni statali, regionali o locali.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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