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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Art. 1
Finalità
1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e l'incremento della fauna selvatica e ne regolamenta il prelievo venatorio. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno.
2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:
a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia - Romagna individuare con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambito protetti per effetto di altre leggi;
c) coordina la programmazione delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;
d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d' acqua.
3. Nelle disposizioni che seguono, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, recante " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sarà indicata con la denominazione " legge statale".

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