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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Art. 58
Vigilanza venatoria d' istituto e volontaria
1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.
2. Alla Provincia competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente legge e dell'attuazione del piano faunistico - venatorio provinciale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.
3. La Provincia può richiedere all'autorità di pubblica sicurezza la qualifica di guardia giurata per cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente per conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli artt. 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, oppure per servizi di vigilanza integrativa di quella d' istituto. La Provincia può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della LR 3 luglio 1989, n. 23, concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute.

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