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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Art. 60
Divieti
1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia - Romagna è altresì vietato:
a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;
b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;
c) esercitare l'attività venatoria nelle zone o nelle località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d' acqua benchè non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;
d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d' acqua, quando lo specchio d' acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;
e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonchè per la fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;
f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonchè nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;
g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonchè nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;
h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d' immagine o di amplificazione elettronica per il tiro notturno;
i) sparare a meno di centocinquanta metri dagli stabbi, dagli stazzi o da altri ricoveri, nonchè dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro - silvo - pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;
l) cacciare da appostamenti temporanei a meno di centocinquanta metri dalle aziende venatorie, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, nonchè dalle zone di addestramento cani.

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