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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Art. 61
Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico - venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
b) caccia nelle zone di rifugio: da Lire 900.000 a Lire 3.000.000;
c) mancato controllo sanitario della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
d) mancata consegna al Servizio veterinario della competente Unità sanitaria locale di specie rinvenute morte o in stato fisico anormale o uccise accidentalmente: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
e) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000;
f) immissioni di selvaggina secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
g) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da Lire 100.000 a Lire 600.000;
h) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
i) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre regioni: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
l) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
m) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
n) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
o) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da Lire 200.000 a Lire 1.600.000; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
p) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da Lire 200.000 a Lire 1.600.000;
q) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: a partire da Lire 150.000 per ciascun capo allevato nonchè sequestro e confisca dei capi stessi;
r) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da Lire 150.000 a Lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
s) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
t) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da Lire 300.000 a Lire 1.800.000;
u) addestramento di cani in ambiti protetti: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
v) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
z) addestramento di cani in periodo non consentito: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
aa) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
bb) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
cc) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
dd) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
ee) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
ff) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
gg) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
hh) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
ii) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
ll) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico - venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonchè da ferrovie e strade carrozzabili: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
mm) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
nn) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia; raccolta della selvaggina abbattuta con fucile carico; da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
oo) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000, nonchè sequestro e confisca dei richiami;
pp) mancata comunicazione scritta alla provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da Lire 100.000 a Lire 600.000;
qq) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
rr) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
ss) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
tt) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000;
uu) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzioni di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
vv) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
zz) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d' acqua: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000;
aaa) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con sequestro e confisca delle reti;
bbb) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con sequestro e confisca delle trappole;
ccc) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio 1994: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
ddd) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
eee) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da Lire 100.000 a Lire 600.000.
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico - venatoria, si applica la sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000.
4. Per le violazioni di cui alle lettere b), l), o), prima parte, p), aa), cc), ll), tt) e uu), oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.
5. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriore recidiva, le suddette sanzioni sono triplicate.
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della LR 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dal Presidente della Giunta provinciale.
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma della LR n. 21 del 1984.
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.

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