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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Art. 62
Norme regionali specifiche
1. La Regione emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme in attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:
a) allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili; loro uso come richiami;
b) attività di tassidermia ed imbalsamazione nonchè detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei;
c) gestione delle aziende faunistico - venatorie ed agri - turistico -venatorie;
d) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
e) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio o per la qualifica di guardia giurata;
f) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 17.

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