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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Art. 63
Disposizioni transitorie e finali
1. I TGSC in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all' art. 30.
2. Gli organi di gestione e coordinamento dei TGSC previsti dalla LR 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati direttivi provvisori degli ATC.
3. In relazione alla prevista cessazione dei TSGC, ciascun organo di cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura dell'attività, corredato da un inventario dei beni.
4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC sono devoluti agli ATC territorialmente competenti, in quanto soggetti che perseguono fini analoghi e subentrano ad essi nello svolgimento dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla base di criteri concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie documentate dal collegio dei Sindaci revisori.
5. I Comitati direttivi provvisori degli ATC decidono le assunzioni del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri compiti sulla base di accordi sindacali, con priorità per l'utilizzo del personale già alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TSGC.
6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie, nonchè ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione della LR 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.
7. Sono abrogate la LR 15 maggio 1987, n. 20, e successive modificazioni, la LR 26 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni, nonchè il Regolamento regionale 24 luglio 1989, n. 25.
8. Per le attività la cui disciplina è demandata a specifica regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino all'emanazione di detta regolamentazione.

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