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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Capo I
Pianificazione faunistico - venatoria regionale
Art. 2
Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da esso costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale.
2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.
3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico - venatorie.
4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì, pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.
5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'INFS, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni.
Art. 3
Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico - venatoria
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico - venatoria:
a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio:
b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico - venatoria provinciale;
c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico - venatori;
d) i piani faunistico - venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi.
2. L'insieme degli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 costituisce il piano faunistico - venatorio regionale.
Art. 4
Carta regionale delle vocazioni faunistiche
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'INFS, approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento.
2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zona altitudinale e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.
Art. 5
Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico - venatoria
1. Il Consiglio regionale, sulla base dei criteri della programmazione faunistico - venatoria di cui al comma 11 dell' art. 10 della legge statale, se e in quanti emanati, e con riferimento alle indicazioni contenute nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio - economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico - venatori provinciali su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale riconosciute.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:
a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei, anche di dimensione interprovinciale;
b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica;
c) i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;
d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico - venatorio del territorio agro - silvo - pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione;
f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico - venatorie, delle aziende agri - turistico - venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone del l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
g) i criteri per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.
Art. 6
Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico - venatori
1. La Giunta regionale approva il piano finanziario per la realizzazione degli interventi faunistico - venatori.
2. Il piano finanziario, con riferimento alla superficie agro - silvo - pastorale, alla superficie delle zone di protezione già costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:
a) le risorse da assegnare ad ogni provincia per la realizzazione degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge statale ed il comma 4 dell' art. 23 della stessa legge;
b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione;
c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perchè prodotti da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge statale;
b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;
c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale.
4. La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della pianificazione faunistico - venatoria e sulle attività di vigilanza e la presenta al Consiglio regionale, corredata d eventuali proposte di modifica ed integrazione del piano finanziario.
Art. 7
Piani faunistico - venatori provinciali
1. Le Province, sentite le Comunità Montane, entro centoventi giorni dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 5 approvano i propri piani faunistico - venatori. Le Province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, degli enti di gestione dei parchi operanti nell'ambito provinciale, delle associazioni di protezione ambientale e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali( ENPA) alla formazione dei piani faunistico - venatori provinciali.
2. I piani faunistico - venatori provinciali hanno durata quinquennale, sono articolari per comprensori faunistici omogenei ed hanno i contenuti indicati dal comma 8 dell' art. 10 della legge statale e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico - venatoria.
3. I piani faunistico - venatori provinciali sono approvati su conforme parere della Giunta regionale che si esprime sulla loro conformità alle indicazioni contenute negli atti del piano faunistico - venatorio regionale. Nelle more dell' espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni.
4. Il piano faunistico - venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreteria della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Qualora le Province non approvino i piani faunistico - venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.
6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico - venatori.
Art. 8
Densità venatoria
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province e dell'INFS, che devono esprimere entro trenta giorni, determina:
a) l'indice di densità venatoria programmata;
b) l'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia nei terreni umidi e nelle località interessate al passo delle principali specie migratorie;
c) l'indice massimo delle presenze extraregionali.
Art. 9
Programmi faunistico - venatori annuali
1. All'attuazione dei piani faunistico - venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Provincia, in conformità con il piano faunistico venatorio provinciale, approva e trasmette alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico - venatori per l'esercizio successivo, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
3. Il programma annuale degli interventi faunistico - venatori è corredato da una relazione illustrativa sulle attività di gestione svolte. Tale relazione comprende, in particolare, i dati sulle catture di fauna per finalità tecniche e sull'andamento della stagione venatoria, nonchè i risultati di indagini e censimenti.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del piano faunistico - venatorio regionale, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.
Art. 10
Consultazione sugli atti della Regione e delle Province
1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani( ENCI) ed acquisisce il parere dell'INFS su tutti i principali atti di programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei programmi faunistico - venatori la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico - scientifico finalizzati.
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire una Commissione consultiva espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio e dell'ENCI.

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