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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Capo II
Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro - silvo - pastorali
Art. 11
Ripristino e creazione dei biotopi
1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, in armonia con la normativa comunitaria in materia agricola ambientale, promuovono il ripristino o la creazione dei biotopi al fine di realizzare ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, nonchè delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/ 409/ CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche. Tali interventi di ripristino e creazione dei biotopi riguardano, in particolare, le zone umide ed i boschi di pianura.
2. Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.
Art. 12
Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici
1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano faunistico - venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria( PAC) con particolare riferimento ai programmi zonali agro - ambientali ed ai programmi forestali previsti rispettivamente al Reg. CEE 2078/ 92 e al Reg. CEE 2080/ 92, promuove l'impiego dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.
2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei programmi annuali di intervento, concorre a finanziare, in particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art. 15 della legge statale:
a) salvaguardia e recupero gli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della fauna);
b) coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e modalità che consentano la riproduzione della fauna;
c) collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e cattura di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;
d) impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
e) adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale;
f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna particolarmente protetta e di specie estinte, come la cicogna e l'oca selvatica.
3. La Provincia può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia ( ATAC) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti.
Art. 13
Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia
1. La Giunta regionale determina i criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12 e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale e provvede a ripartirli tra le Province.
3. Le Province possono erogare direttamente i contributi agli aventi diritto, oppure possono istituire appositi fondi provinciali la cui gestione è affidata, tramite convenzione, alle organizzazioni professionali agricole riconosciute e presenti sul territorio.
4. Il proprietario o conduttore di fondo rustico che intenda finalizzare il proprio contributo alla valorizzazione ambientale di cui al comma 1 demanda, tramite delega, all'organo di gestione del fondo di cui al comma 3 la realizzazione di appositi progetti di carattere agro - faunistico - ambientale.
Art. 14
Tutela delle attività agricole
1. La Provincia, d' intesa con le organizzazioni professionali agricole e i Comitati direttivi degli ATC, individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreno può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore.
Art. 15
Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria
1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.
2. La Provincia, entro i successivi sessanta, giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico - venatorio provinciale e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/ 409/ CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.
Art. 16
Controllo delle specie di fauna selvatica
1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell' ente parco, sentito l'INFS ed essere attuati dal personale del parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso, come previsto dal comma 6 dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, e dal comma 2 dell'art. 7 della LR 2 aprile 1988, n. 11, come sostituito dall'art. 5 della LR 12 novembre 1992, n. 40.
3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all' uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.
4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controllo e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonchè le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.
5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.
6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.
Art. 17
Danni alle attività agricole
1. Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica sono a carico:
a) delle Provincie, qualora siano provocati nelle zone di protezione, anche se in gestione convenzionata;
b) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi;
c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
d) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile di cui all'art. 45, qualora siano provocati nei fondi ricompresi in tali zone.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.
Art. 18
Fondo per i danni
1. E' istituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale, il fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni di cui all'art. 17. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.
2. Il fondo è destinato a far fronte agli oneri posti a carico delle Province ai sensi della lett. a) del comma 1 dell' art. 17 nonchè a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perchè prodotti nell'intero territorio da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
3. Il fondo è ripartito preventivamente tra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro - silvo - pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate, assicurando comunque a conguaglio il rimborso delle spese sostenute per le attività di cui al comma 1 dell'art. 17.
4. La Provincia provvede alla gestione delle somme assegnate, sentito un Comitato tecnico costituito da ciascuna Provincia a norma del comma 2 dell'art. 26 della legge statale.
5. La Provincia, nei limiti e con le modalità previste dal piano faunistico - venatorio provinciale, provvede alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni entro centottanta giorni della presentazione della relativa domanda e provvede altresì alla liquidazione dei danni accertati entro i limiti previsti dal comma 3 dell' art. 26 della legge statale.

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