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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Capo III
Zone di protezione della fauna
Art. 19
Zone di protezione della fauna selvatica
1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali ed anche all'interno dei parchi, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico - venatorio provinciale.
2. Le zone di ripopolamento e cattura( ZRC) sono destinate a:
a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;
b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
c) determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.
3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza.
4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L'estensione delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico - venatorio provinciale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2 dell' art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della legge statale. Nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene modificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, pubblicazione per estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia nonchè mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati. E' altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali.
6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunzi legali, della provincia. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico - venatoria del territorio.
7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:
a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
c) la protezione delle colture agricole ed il risarcimento degli eventuali danni;
d) gli interventi di promozione della conservazione o dell' incremento delle specie programmate;
e) la disciplina per l'accesso all'oasi. Le oasi costituite all'interno dei parchi sono gestite dai rispettivi enti parco.
8. La Provincia in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'INFS, può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica e la revoca di zone di protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale.
9. Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della selvaggina presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici.
Art. 20
Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali
1. Nei parchi e nelle riserve naturali l'attività venatoria è vietata ad eccezione delle aree contigue di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, e della LR 2 aprile 1988, n. 11, come modificata dalla LR 12 novembre 1992, n. 40, concernente la disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali sono consentiti solo eventuali prelievi faunistici ed abbinamenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.
3. Al fine di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica del territorio regionale, i prelievi, gli abbattimenti e le immissioni di fauna selvatica all'interno dei parchi devono avvenire nel rispetto della Carta regionale delle vocazioni faunistiche ed in raccordo con la pianificazione faunistica del territorio.
Art. 21
Gestione faunistico - venatoria nelle aree contigue ai parchi
1. Nelle aree contigue ai parchi l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto dei limiti particolari stabiliti con apposito regolamento proposto dall'ente di gestione del parco e approvato dalla Provincia.
2. I piani, i programmi e le misure di disciplina della caccia relative alle aree contigue oggetto del regolamento sono definiti dalle province territorialmente interessate d' intesa con l'ente di gestione del parco.
3. L'ente competente alla gestione, ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'art. 16 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.
Art. 22
Zone di rifugio
1. La Provincia, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie stabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.
2. Alla istituzione delle zone di rifugio la Provincia provvede in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della selvaggina e delle attività agricole.
3. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.
Art. 23
Gestione delle zone di protezione
1. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di protezione ambientale, tramite apposite convenzioni.
2. Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa.
3. Non possono far parte delle Commissioni di gestione di cui al comma 1 coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 31 della legge statale.
Art. 24
Tabelle di segnalazione delle zone protette
1. I confini delle zone di protezione della fauna di cui al presente Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione, poste a una distanza di non più di duecento metri l'una dall'altra. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.
2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d' acqua, le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua.
3. Quando il confine coincide con un corso d' acqua, l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.
Art. 25
Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici
1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sento l'INFS, su richiesta della Provincia territorialmente interessata.
Art. 26
Controllo sanitario della fauna selvatica
1. la selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni.
2. Durante le catture di selvaggina stanziale da destinare al ripopolamento, la provincia concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette.
3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS.
4. Copia dei referti viene trasmessa alla provincia.
5. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.
6. La Provincia comunica immediatamente ai competenti Servizi regionali ed all'INFS le situazioni rilevate e i provvedimenti adottati.
Art. 27
Immissioni, catture, destinazione della selvaggina a scopo di ripopolamento
1. La Provincia approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonchè di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie.
2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi regionali sono effettuate nel rispetto del piano faunistico - venatorio provinciale. Sono ammessi prelievi di specie selvatica la cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale.
3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Comitato direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico - venatoria, dell'azienda agri - turistico - venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico - venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Provincia.
4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Provincia.
5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.
6. Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.
Art. 28
Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
1. Negli ambiti di cui all'art. 27 si stabilisce quanto segue:
a) per le specie di fauna non cacciabili viene escluso l' abbattimento, mentre possono essere consentite catture e forme di allontanamento dai luoghi di danno temuto;
b) gli animali catturati appartenenti alle specie non cacciabili vengono liberati in località ritenute idonee e, comunque, tali da non suscitare eventuali danni;
c) gli animali catturati appartenenti alle specie cacciabili, quando non possono essere liberati a scopo di ripopolamento o quando vengono abbattuti, possono essere ceduti anche per scopi alimentari, con obbligo della certificazione sanitaria; qualora appartengono alle specie utilizzabili come richiami vivi nell'esercizio venatorio da appostamento, possono altresì essere assegnati dalla provincia ai cacciatori che li richiedano, ad integrazione del fabbisogno di cui al comma 1 dell'art. 54;
d) gli animali appartenenti alle specie particolarmente protette menzionati all'art. 2 della legge statale possono essere esclusivamente oggetto di cattura per fini scientifici e di studio, sentito l'INFS Devono essere quanto prima rimessi in libertà in ambienti ritenuti idonei;
e) la scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti spetta alla Provincia.
Art. 29
Salvaguardia dei nidi
1. E' fatto divieto a chiunque di prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica.
2. Chi raccoglie uova o nuovi nati di fauna per salvaguardarli sa sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio provinciale o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC, affinchè provvedano agli opportuno interventi di tutela.

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