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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Capo IV
Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori
Art. 30
Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia( ATC)
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico - venatorio provinciale, la Provincia, sentite le organizzazioni professionali agricole e la Commissione di cui all'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia con riferimento:
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico - venatorio provinciale.
2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La prima perimetrazione ha carattere sperimentale e può essere modificata entro il 31 gennaio 1995 quando ne sia rilevata l'opportunità tecnica, oppure si richiesta del Comitato direttivo dell'ATC motivata da esigenze gestionali. In seguito la perimetrazione degli ATC è soggetta a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico - venatori provinciali e con le stesse modalità previste per la prima perimetrazione.
3. Nella perimetrazione e nella organizzazione della gestione degli ATC si deve tenere conto della esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d' intesa fra le Province contigue.
4. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano e nelle aree di accesso.
5. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Comitato direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalla Provincia.
Art. 31
Costituzione del Comitato direttivo
1. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 30, la Provincia, al fine di costituire il Comitato direttivo provvisorio di ogni ATC, invita:
a) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio a designare complessivamente sei rappresentanti;
b) le associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio a designare complessivamente sei rappresentanti che abbiano la residenza venatoria nell'ATC;
c) le associazione di protezione ambientale, riconosciute presenti nel territorio a designare complessivamente quattro rappresentanti;
d) i Comuni inclusi nell'ATC con le maggiori superfici agro - silvo - pastorali a designare complessivamente quattro rappresentanti.
2. Le designazioni sono effettuate in base al principio della rappresentatività tra persone residenti in un comune compreso nell'ATC fatti salvi i designati di cui alla lett. b) del comma 1.
3. Qualora il numero delle persone designate sia superiore a quello indicato al comma 1, la Provincia provvede alle nomine, nei limiti di legge, in base al principio di rappresentatività.
4. Il Comitato direttivo viene costituito e può esercitare le proprie funzioni quando, scaduto il termine assegnato, sia stata designata almeno la maggioranza dei componenti.
5. Il Comitato costituito elegge il Presidente.
6. Entro un anno dalla sua costituzione, il Comitato direttivo provvisorio approva lo statuto dell'ATC.
7. Entro tre mesi dall'approvazione dello statuto si procede alla nomina degli organi dell'ATC.
Art. 32
Organi dell'ATC
1. SOno organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il COmitato direttivo;
c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute presenti nel territorio residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Lo statuto disciplina:
a) la composizione del Comitato direttivo, nel rispetto delle proporzioni previste dal comma 10 dell'art. 14 della legge statale;
b) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
c) le modalità per la elezione del Presidente, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
d) le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi dell'ATC.
3. Per la designazione dei rappresentanti degli enti locali nel Comitato direttivo si applicano le disposizioni di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 31.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, Titolo II, Capo III del codice civile, ove applicabili.
Art. 33
Compiti dell'ATC
1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di competenza. A tal fine organizza, sulla base del programma di gestione, gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuove ed organizza le attività di cui al comma 11 dell' art. 14 della legge statale e le iniziative ritenute necessarie per preservare o ricostituire una presenza faunistica ottimale.
2. La Provincia controllo la conformità dei programmi annuali degli interventi degli ATC con il piano faunistico - venatorio provinciale. Gli ATC trasmettono detti programmi entro il 31 gennaio di ogni anno alla provincia, che può richiederne la revisione in caso di difformità.
3. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia, mediante la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;
b) il numero delle giornate settimanali di caccia;
c) i periodi e gli orari di caccia;
d) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
4. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50.
5. Il Comitato direttivo può organizzare la gestione tecnica e il prelievo della fauna per aree faunistiche di estensione proporzionata al ciclo biologico delle specie di interesse locale. Il COmitato direttivo propone, inoltre, all' Amministrazione provinciale la delimitazione nel territorio di competenza delle aree per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati.
6. I Comitati direttivi degli ATC, per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi di strutture tecnico - amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualifica nel campo della gestione della fauna.
7. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC per contribuire a determinare l'uniformità degli interventi gestionali che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica.
Art. 34
Opzione sulla forma di caccia prescelta
1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1o novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.
2. L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.
3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all' esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.
Art. 35
Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC
1. Il Comitato direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento.
2. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica o sia proprietario di fondi agricoli o sia stato iscritto per almeno due anni. A questi limitati fini, in sede di prima applicazione della presente legge, la iscrizione ai territori per la gestione sociale della caccia( TGSC), disciplinati dagli artt. 40 e seguenti della LR 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, è equiparata alla iscrizione all'ATC.
3. Il titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia senza uso di richiami vivi ed i suoi sostituti hanno diritto di essere iscritti all'ATC in cui è compreso l'appostamento.
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnato dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:
a) residenti nella Provincia;
b) residenti nelle provincie dell'Emilia - Romagna a più alta densità venatoria, indicate dalla Regione;
c) residenti nella regione;
d) residenti in altre regioni;
e) italiani residenti all'estero e stranieri.
5. In ogni ATC il Comitato direttivo può ammettere inoltre, secondo le priorità indicate al comma 4, un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Regione quando siano accertate, sulla base di appositi censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.
Art. 36
Modalità di iscrizione
1. Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'ETC ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 35 presenta la relativa domanda al COmitato direttivo entro sessanta giorni dalla prima costituzione dello stesso, su modulo predisposto dalla Regione. A partire dalla stagione venatoria 1995/ 96 il termine di presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni anno.
2. Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza verifica la disponibilità del posto presso il Comitato direttivo dell'ATC prescelto presentando la relativa domanda tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla prima costituzione dello stesso. A partire dalla stagione venatoria 1995/ 96 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il COmitato direttivo dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dal comma 4 dell'art. 35 nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di residenza. Il Comune di residenza annota l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta di cui all'art. 34 sul tesserino regionale di caccia all' atto del rilascio dello stesso.
4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato dal Comitato direttivo dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio per violazione dei criteri previsti all'art. 35. La Provincia deve dare risposta entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'ATC Nel caso che il diniego della iscrizione sia dovuto ad indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.
5. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati o a specie di uccelli migratori, il Comitato direttivo può consentire l'accesso oltre il limite venatorio esclusivamente nelle località prestabilite purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica, ai sensi del comma 8 dell'art. 14 della legge statale. La caccia vagante con il cane è consentita esclusivamente alla beccaccia ed al beccaccino. Il Comitato direttivo può prevedere il pagamento di un corrispettivo a fronte degli impegni di organizzazione.
Art. 37
Interscambi di cacciatori
1. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tal fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Emilia - Romagna, regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste al comma 4 dell'art. 35.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio comune di residenza.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare scambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione.
Art. 38
Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC
1. I cacciatori iscritti partecipano alla gestione dell'ATC e sono tenuti a corrispondere a copertura delle spese una quota annuale il cui importo non superare il doppio della somma stabilita per la tassa regionale relativa all'uso del fucile a più di due colpi.
2. Il Comitato direttivo disciplina, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, le forme della partecipazione anche economica dei cacciatori iscritti alla gestione dell'ATC, il sistema sanzionatorio da applicare per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione alla gestione ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni richieste al cacciatore.
Art. 39
Doveri del cacciatore
1. Il cacciatore ha il dovere di:
a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;
b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell' annata venatoria, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale.
Art. 40
Divieti e facoltà negli ATC
1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato:
a) detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso;
b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'ATC o senza la prescritta autorizzazione;
c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonchè alle strade private non aperte al pubblico transito.
2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli ATC in cui ha facoltà di accesso.

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