Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Capo I
Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio
Art. 46
Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio
1. La Provincia istituisce una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.
2. La Commissione è composta:
a) da un dirigente della Provincia, esperto in materia di legislazione venatoria, con funzioni di presidente;
b) da quattro esperti nelle altre materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore provinciale incaricato.
Art. 47
Attestato di abilitazione
1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato alla Provincia di residenza e deve essere corredata dal certificato di residenza e dalla ricevuta di versamento di un somma stabilita dalla Provincia a copertura delle spese di organizzazione dell'esame.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce e rende noti il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse.
3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d' esame per l'abilitazione a partire dai tre mese precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.
5. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal presidente della Commissione.
6. Il giudizio della Commissione è definitivo. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

Espandi Indice