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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Capo II
Norme per l'esercizio venatorio
Art. 48
Esercizio venatorio
1. Nel territorio della regione Emilia - Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o autorizzati nelle aziende faunistico - venatorie ed agri - turistico - venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome.
Art. 49
Tesserino regionale per l'esercizio della caccia
1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d' armi per uso di caccia;
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia;
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio;
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all' art. 36.
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.
3. I Comitati direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.
4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale e agli ATC regionale ed extraregionale prescelti, i Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio, licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma utilizzata.
5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978 " Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea".
Art. 50
Calendario venatorio
1. La Giunta regionale, sentiti l'INFS e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1o giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico - venatori provinciali;
b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimane e nei diversi periodi;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.
2. Le Province, previo parere dell'INFS, provvedono con proprio calendario venatorio ad autorizzare modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale consentite dalla legge statale e ad autorizzare le anticipazioni dell'esercizio venatorio nelle aziende agri - turistico - venatorie limitatamente al fagiano ed alle specie di uccelli acquatici di allevamento. Il calendario venatorio provinciale può rendere operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi degli ATC a norma dell'art. 33 e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.
Art. 51
Provvedimenti limitativi
1. La Provincia può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio di competenza o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinare specie di selvaggina per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
Art. 52
Appostamenti fissi di caccia e rilascio della autorizzazioni
1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche e plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.
2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazione e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d' acqua, naturali o artificiali, nonchè ai margini degli stessi.
3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non sono obbligatorie nè la residenza nè l'iscrizione all'ATC sul quale insiste l'appostamento. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.
4. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, è rilasciata dalla Provincia sulla base di apposito regolamento. Nell'autorizzazione sono indicati i seguenti dati:
a) nominativo del titolare dell'autorizzazione e degli eventuali cacciatori che lo sostituiscono in caso di assenza;
b) distanza minima del capanno o tina principale da altri appostamenti fissi e numero degli appostamenti sussidiari consentiti;
c) distanza minima delle strutture di appostamento fisso dal confine delle zone di protezione istituite e dalle strutture private di cui al Capo V del Titolo I;
d) area di rispetto entro cui non è consentito l'esercizio venatorio quando l'appostamento è in esercizio.
5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.
6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1o novembre per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto.
7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/ 90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Provincia, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico - venatorio per ogni comprensorio omogeneo.
8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.
9. La Provincia, su indicazione dell'INFS, con il piano faunistico - venatorio individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno. Al mancato adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale.
10. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Provincia.
11. Gli appostamenti fissi comunque predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale vengono segnalati dalla Provincia all'atto di presentazione del piano annuale di prelievo venatorio dell'azienda, per la loro approvazione. Eventuali modifiche vengono segnalate annualmente e non sono soggette nè all'obbligo di tabellazione nè al consenso previsto al comma 5.
12. Ciascun cacciatore può essere titolare di una sola autorizzazione di appostamento fisso nel territorio regionale.
Art. 53
Esercizio venatorio da appostamento temporaneo
1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.
2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.
3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivanti dall'esercizio venatorio al termine dell'attività.
4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zone di rispetto di centocinquanta metri.
5. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonchè da strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali.
6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
7. La raccolta della selvaggina abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. E' ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.
Art. 54
Cattura temporanea e inanellamento di fauna selvatica
1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la cattura e l'inanellamento delle specie selvatiche ad uso di richiamo, in rapporto al fabbisogno previsto.
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura può essere svolta esclusivamente da personale qualificato e valutato idoneo dalla Provincia su parere dell'INFS.
3. E' consentita la cattura esclusivamente delle seguenti specie: tordo bottaccio, tordo sassello, allodola, cesena, storno, merlo, passero, passero mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva reimmissione della fauna catturata nonchè alle forme di marcatura e registrazione secondo le indicazioni fornite dall'INFS.
Art. 55
Detenzione e uso dei richiami vivi
1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.
2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 3 dell'art. 54 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità.
3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata secondo le indicazioni fornite dall'INFS.
4. I cacciatori che siano in possesso di specie non più utilizzabili ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3 dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Provincia, in relazione all'opzione venatoria compiuta da ogni cacciatore e previa marcatura, autorizza la detenzione e l'uso dei richiami vivi nei limiti di cui ai commi 1 e 2.
6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Provincia per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Provincia. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.
9. Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Provincia, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.
10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
Art. 56
Gestione venatoria degli ungulati
1. Il prelievo venatorio degli ungulati è finalizzato al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico - venatori delle Province.
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con l'eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'INFS Le modalità di prelievo, i limiti quantitativi, la scelta dei capi, i tempi di esecuzioni sono proposti dagli organismi direttivi dell'ATC e dai concessionari delle aziende venatorie ed autorizzati dall'Amministrazione provinciale sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico - venatoria provinciale.
3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o braccata.
4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purchè abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova d' esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.
5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia - Romagna.
6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla Provincia. Stabiliscono altresì la quota economica di partecipazione richiesta ai cacciatori che è commisurata all'entità delle spese e dei prelievi programmati.
7. I compiti ed i ruoli assegnati ai TSGC da Regolamento regionale 15 settembre 1992, n. 38, vengono trasferiti agli organismi direttivi degli ATC, per quanto compatibili con le loro funzioni.
Art. 57
Custodia dei cani
1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura secondo le modalità stabilite dalla LR 25 febbraio 1988, n. 5, concernente norme per il controllo della popolazione canina.
2. Durante i periodi in cui è necessario l'impiego venatorio del cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.
3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale incaricato segnala al Comitato direttivo dell'ATC nel quale sia stato eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi.

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