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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 58
Vigilanza venatoria d' istituto e volontaria
1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.
2. Alla Provincia competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente legge e dell'attuazione del piano faunistico - venatorio provinciale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.
3. La Provincia può richiedere all'autorità di pubblica sicurezza la qualifica di guardia giurata per cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente per conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli artt. 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, oppure per servizi di vigilanza integrativa di quella d' istituto. La Provincia può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della LR 3 luglio 1989, n. 23, concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute.
Art. 59
Coordinamento dei Servizi di vigilanza
1. La Provincia e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.
2. La Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico - venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico - venatorie e agri - turistico - venatorie nonchè delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.
Art. 60
Divieti
1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia - Romagna è altresì vietato:
a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;
b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;
c) esercitare l'attività venatoria nelle zone o nelle località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d' acqua benchè non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;
d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d' acqua, quando lo specchio d' acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;
e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonchè per la fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;
f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonchè nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;
g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonchè nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;
h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d' immagine o di amplificazione elettronica per il tiro notturno;
i) sparare a meno di centocinquanta metri dagli stabbi, dagli stazzi o da altri ricoveri, nonchè dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro - silvo - pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;
l) cacciare da appostamenti temporanei a meno di centocinquanta metri dalle aziende venatorie, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, nonchè dalle zone di addestramento cani.
Art. 61
Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico - venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
b) caccia nelle zone di rifugio: da Lire 900.000 a Lire 3.000.000;
c) mancato controllo sanitario della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
d) mancata consegna al Servizio veterinario della competente Unità sanitaria locale di specie rinvenute morte o in stato fisico anormale o uccise accidentalmente: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
e) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000;
f) immissioni di selvaggina secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
g) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da Lire 100.000 a Lire 600.000;
h) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
i) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre regioni: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
l) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
m) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
n) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
o) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da Lire 200.000 a Lire 1.600.000; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
p) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da Lire 200.000 a Lire 1.600.000;
q) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: a partire da Lire 150.000 per ciascun capo allevato nonchè sequestro e confisca dei capi stessi;
r) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da Lire 150.000 a Lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
s) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
t) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da Lire 300.000 a Lire 1.800.000;
u) addestramento di cani in ambiti protetti: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
v) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
z) addestramento di cani in periodo non consentito: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
aa) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
bb) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
cc) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
dd) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
ee) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
ff) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
gg) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
hh) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
ii) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
ll) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico - venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonchè da ferrovie e strade carrozzabili: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
mm) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
nn) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia; raccolta della selvaggina abbattuta con fucile carico; da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
oo) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000, nonchè sequestro e confisca dei richiami;
pp) mancata comunicazione scritta alla provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da Lire 100.000 a Lire 600.000;
qq) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
rr) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
ss) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
tt) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000;
uu) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzioni di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
vv) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
zz) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d' acqua: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000;
aaa) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con sequestro e confisca delle reti;
bbb) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con sequestro e confisca delle trappole;
ccc) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio 1994: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
ddd) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
eee) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da Lire 100.000 a Lire 600.000.
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico - venatoria, si applica la sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000.
4. Per le violazioni di cui alle lettere b), l), o), prima parte, p), aa), cc), ll), tt) e uu), oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.
5. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriore recidiva, le suddette sanzioni sono triplicate.
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della LR 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dal Presidente della Giunta provinciale.
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma della LR n. 21 del 1984.
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.
Art. 62
Norme regionali specifiche
1. La Regione emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme in attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:
a) allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili; loro uso come richiami;
b) attività di tassidermia ed imbalsamazione nonchè detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei;
c) gestione delle aziende faunistico - venatorie ed agri - turistico -venatorie;
d) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
e) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio o per la qualifica di guardia giurata;
f) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 17.
Art. 63
Disposizioni transitorie e finali
1. I TGSC in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all' art. 30.
2. Gli organi di gestione e coordinamento dei TGSC previsti dalla LR 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati direttivi provvisori degli ATC.
3. In relazione alla prevista cessazione dei TSGC, ciascun organo di cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura dell'attività, corredato da un inventario dei beni.
4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC sono devoluti agli ATC territorialmente competenti, in quanto soggetti che perseguono fini analoghi e subentrano ad essi nello svolgimento dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla base di criteri concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie documentate dal collegio dei Sindaci revisori.
5. I Comitati direttivi provvisori degli ATC decidono le assunzioni del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri compiti sulla base di accordi sindacali, con priorità per l'utilizzo del personale già alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TSGC.
6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie, nonchè ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione della LR 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.
7. Sono abrogate la LR 15 maggio 1987, n. 20, e successive modificazioni, la LR 26 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni, nonchè il Regolamento regionale 24 luglio 1989, n. 25.
8. Per le attività la cui disciplina è demandata a specifica regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino all'emanazione di detta regolamentazione.
Art. 64
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del fondo regionale previsto dall' art. 1 della LR n. 51 del 28 dicembre 1992, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.

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