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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 18 febbraio 1994

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I Gestione faunistico - venatoria del territorio
Chiudere area tit2 Titolo II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
Espandere area tit2-cap1 Capo I - Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio
Espandere area tit2-cap2 Capo II - Norme per l'esercizio venatorio
Espandere area tit3 Titolo III - DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Gestione faunistico - venatoria del territorio
Art. 1
Finalità
1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e l'incremento della fauna selvatica e ne regolamenta il prelievo venatorio. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno.
2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:
a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia - Romagna individuare con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambito protetti per effetto di altre leggi;
c) coordina la programmazione delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;
d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d' acqua.
3. Nelle disposizioni che seguono, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, recante " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sarà indicata con la denominazione " legge statale".
Capo I
Pianificazione faunistico - venatoria regionale
Art. 2
Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da esso costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale.
2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.
3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico - venatorie.
4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì, pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.
5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'INFS, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni.
Art. 3
Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico - venatoria
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico - venatoria:
a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio:
b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico - venatoria provinciale;
c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico - venatori;
d) i piani faunistico - venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi.
2. L'insieme degli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 costituisce il piano faunistico - venatorio regionale.
Art. 4
Carta regionale delle vocazioni faunistiche
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'INFS, approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento.
2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zona altitudinale e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.
Art. 5
Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico - venatoria
1. Il Consiglio regionale, sulla base dei criteri della programmazione faunistico - venatoria di cui al comma 11 dell' art. 10 della legge statale, se e in quanti emanati, e con riferimento alle indicazioni contenute nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio - economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico - venatori provinciali su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale riconosciute.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:
a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei, anche di dimensione interprovinciale;
b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica;
c) i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;
d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico - venatorio del territorio agro - silvo - pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione;
f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico - venatorie, delle aziende agri - turistico - venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone del l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
g) i criteri per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.
Art. 6
Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico - venatori
1. La Giunta regionale approva il piano finanziario per la realizzazione degli interventi faunistico - venatori.
2. Il piano finanziario, con riferimento alla superficie agro - silvo - pastorale, alla superficie delle zone di protezione già costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:
a) le risorse da assegnare ad ogni provincia per la realizzazione degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge statale ed il comma 4 dell' art. 23 della stessa legge;
b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione;
c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perchè prodotti da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge statale;
b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;
c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale.
4. La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della pianificazione faunistico - venatoria e sulle attività di vigilanza e la presenta al Consiglio regionale, corredata d eventuali proposte di modifica ed integrazione del piano finanziario.
Art. 7
Piani faunistico - venatori provinciali
1. Le Province, sentite le Comunità Montane, entro centoventi giorni dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 5 approvano i propri piani faunistico - venatori. Le Province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, degli enti di gestione dei parchi operanti nell'ambito provinciale, delle associazioni di protezione ambientale e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali( ENPA) alla formazione dei piani faunistico - venatori provinciali.
2. I piani faunistico - venatori provinciali hanno durata quinquennale, sono articolari per comprensori faunistici omogenei ed hanno i contenuti indicati dal comma 8 dell' art. 10 della legge statale e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico - venatoria.
3. I piani faunistico - venatori provinciali sono approvati su conforme parere della Giunta regionale che si esprime sulla loro conformità alle indicazioni contenute negli atti del piano faunistico - venatorio regionale. Nelle more dell' espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni.
4. Il piano faunistico - venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreteria della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Qualora le Province non approvino i piani faunistico - venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.
6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico - venatori.
Art. 8
Densità venatoria
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province e dell'INFS, che devono esprimere entro trenta giorni, determina:
a) l'indice di densità venatoria programmata;
b) l'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia nei terreni umidi e nelle località interessate al passo delle principali specie migratorie;
c) l'indice massimo delle presenze extraregionali.
Art. 9
Programmi faunistico - venatori annuali
1. All'attuazione dei piani faunistico - venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Provincia, in conformità con il piano faunistico venatorio provinciale, approva e trasmette alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico - venatori per l'esercizio successivo, con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
3. Il programma annuale degli interventi faunistico - venatori è corredato da una relazione illustrativa sulle attività di gestione svolte. Tale relazione comprende, in particolare, i dati sulle catture di fauna per finalità tecniche e sull'andamento della stagione venatoria, nonchè i risultati di indagini e censimenti.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del piano faunistico - venatorio regionale, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.
Art. 10
Consultazione sugli atti della Regione e delle Province
1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani( ENCI) ed acquisisce il parere dell'INFS su tutti i principali atti di programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei programmi faunistico - venatori la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico - scientifico finalizzati.
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire una Commissione consultiva espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio e dell'ENCI.
Capo II
Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro - silvo - pastorali
Art. 11
Ripristino e creazione dei biotopi
1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, in armonia con la normativa comunitaria in materia agricola ambientale, promuovono il ripristino o la creazione dei biotopi al fine di realizzare ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, nonchè delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/ 409/ CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche. Tali interventi di ripristino e creazione dei biotopi riguardano, in particolare, le zone umide ed i boschi di pianura.
2. Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.
Art. 12
Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici
1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano faunistico - venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria( PAC) con particolare riferimento ai programmi zonali agro - ambientali ed ai programmi forestali previsti rispettivamente al Reg. CEE 2078/ 92 e al Reg. CEE 2080/ 92, promuove l'impiego dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.
2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei programmi annuali di intervento, concorre a finanziare, in particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art. 15 della legge statale:
a) salvaguardia e recupero gli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della fauna);
b) coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e modalità che consentano la riproduzione della fauna;
c) collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e cattura di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;
d) impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
e) adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale;
f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna particolarmente protetta e di specie estinte, come la cicogna e l'oca selvatica.
3. La Provincia può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia ( ATAC) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti.
Art. 13
Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia
1. La Giunta regionale determina i criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12 e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale e provvede a ripartirli tra le Province.
3. Le Province possono erogare direttamente i contributi agli aventi diritto, oppure possono istituire appositi fondi provinciali la cui gestione è affidata, tramite convenzione, alle organizzazioni professionali agricole riconosciute e presenti sul territorio.
4. Il proprietario o conduttore di fondo rustico che intenda finalizzare il proprio contributo alla valorizzazione ambientale di cui al comma 1 demanda, tramite delega, all'organo di gestione del fondo di cui al comma 3 la realizzazione di appositi progetti di carattere agro - faunistico - ambientale.
Art. 14
Tutela delle attività agricole
1. La Provincia, d' intesa con le organizzazioni professionali agricole e i Comitati direttivi degli ATC, individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreno può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore.
Art. 15
Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria
1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.
2. La Provincia, entro i successivi sessanta, giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico - venatorio provinciale e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/ 409/ CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.
Art. 16
Controllo delle specie di fauna selvatica
1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell' ente parco, sentito l'INFS ed essere attuati dal personale del parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso, come previsto dal comma 6 dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, e dal comma 2 dell'art. 7 della LR 2 aprile 1988, n. 11, come sostituito dall'art. 5 della LR 12 novembre 1992, n. 40.
3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all' uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.
4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controllo e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonchè le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.
5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazione di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.
6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.
Art. 17
Danni alle attività agricole
1. Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica sono a carico:
a) delle Provincie, qualora siano provocati nelle zone di protezione, anche se in gestione convenzionata;
b) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi;
c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
d) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
e) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile di cui all'art. 45, qualora siano provocati nei fondi ricompresi in tali zone.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.
Art. 18
Fondo per i danni
1. E' istituito, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale, il fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni di cui all'art. 17. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.
2. Il fondo è destinato a far fronte agli oneri posti a carico delle Province ai sensi della lett. a) del comma 1 dell' art. 17 nonchè a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perchè prodotti nell'intero territorio da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
3. Il fondo è ripartito preventivamente tra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro - silvo - pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate, assicurando comunque a conguaglio il rimborso delle spese sostenute per le attività di cui al comma 1 dell'art. 17.
4. La Provincia provvede alla gestione delle somme assegnate, sentito un Comitato tecnico costituito da ciascuna Provincia a norma del comma 2 dell'art. 26 della legge statale.
5. La Provincia, nei limiti e con le modalità previste dal piano faunistico - venatorio provinciale, provvede alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni entro centottanta giorni della presentazione della relativa domanda e provvede altresì alla liquidazione dei danni accertati entro i limiti previsti dal comma 3 dell' art. 26 della legge statale.
Capo III
Zone di protezione della fauna
Art. 19
Zone di protezione della fauna selvatica
1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali ed anche all'interno dei parchi, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico - venatorio provinciale.
2. Le zone di ripopolamento e cattura( ZRC) sono destinate a:
a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;
b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
c) determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.
3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza.
4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L'estensione delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico - venatorio provinciale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2 dell' art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della legge statale. Nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene modificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, pubblicazione per estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia nonchè mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati. E' altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali.
6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunzi legali, della provincia. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico - venatoria del territorio.
7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:
a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
c) la protezione delle colture agricole ed il risarcimento degli eventuali danni;
d) gli interventi di promozione della conservazione o dell' incremento delle specie programmate;
e) la disciplina per l'accesso all'oasi. Le oasi costituite all'interno dei parchi sono gestite dai rispettivi enti parco.
8. La Provincia in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'INFS, può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica e la revoca di zone di protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale.
9. Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della selvaggina presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici.
Art. 20
Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali
1. Nei parchi e nelle riserve naturali l'attività venatoria è vietata ad eccezione delle aree contigue di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, e della LR 2 aprile 1988, n. 11, come modificata dalla LR 12 novembre 1992, n. 40, concernente la disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali sono consentiti solo eventuali prelievi faunistici ed abbinamenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.
3. Al fine di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica del territorio regionale, i prelievi, gli abbattimenti e le immissioni di fauna selvatica all'interno dei parchi devono avvenire nel rispetto della Carta regionale delle vocazioni faunistiche ed in raccordo con la pianificazione faunistica del territorio.
Art. 21
Gestione faunistico - venatoria nelle aree contigue ai parchi
1. Nelle aree contigue ai parchi l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto dei limiti particolari stabiliti con apposito regolamento proposto dall'ente di gestione del parco e approvato dalla Provincia.
2. I piani, i programmi e le misure di disciplina della caccia relative alle aree contigue oggetto del regolamento sono definiti dalle province territorialmente interessate d' intesa con l'ente di gestione del parco.
3. L'ente competente alla gestione, ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'art. 16 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.
Art. 22
Zone di rifugio
1. La Provincia, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie stabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.
2. Alla istituzione delle zone di rifugio la Provincia provvede in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della selvaggina e delle attività agricole.
3. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.
Art. 23
Gestione delle zone di protezione
1. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di protezione ambientale, tramite apposite convenzioni.
2. Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa.
3. Non possono far parte delle Commissioni di gestione di cui al comma 1 coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 31 della legge statale.
Art. 24
Tabelle di segnalazione delle zone protette
1. I confini delle zone di protezione della fauna di cui al presente Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione, poste a una distanza di non più di duecento metri l'una dall'altra. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.
2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d' acqua, le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua.
3. Quando il confine coincide con un corso d' acqua, l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.
Art. 25
Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici
1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sento l'INFS, su richiesta della Provincia territorialmente interessata.
Art. 26
Controllo sanitario della fauna selvatica
1. la selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni.
2. Durante le catture di selvaggina stanziale da destinare al ripopolamento, la provincia concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette.
3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS.
4. Copia dei referti viene trasmessa alla provincia.
5. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.
6. La Provincia comunica immediatamente ai competenti Servizi regionali ed all'INFS le situazioni rilevate e i provvedimenti adottati.
Art. 27
Immissioni, catture, destinazione della selvaggina a scopo di ripopolamento
1. La Provincia approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonchè di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie.
2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi regionali sono effettuate nel rispetto del piano faunistico - venatorio provinciale. Sono ammessi prelievi di specie selvatica la cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale.
3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Comitato direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico - venatoria, dell'azienda agri - turistico - venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico - venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Provincia.
4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Provincia.
5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.
6. Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.
Art. 28
Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
1. Negli ambiti di cui all'art. 27 si stabilisce quanto segue:
a) per le specie di fauna non cacciabili viene escluso l' abbattimento, mentre possono essere consentite catture e forme di allontanamento dai luoghi di danno temuto;
b) gli animali catturati appartenenti alle specie non cacciabili vengono liberati in località ritenute idonee e, comunque, tali da non suscitare eventuali danni;
c) gli animali catturati appartenenti alle specie cacciabili, quando non possono essere liberati a scopo di ripopolamento o quando vengono abbattuti, possono essere ceduti anche per scopi alimentari, con obbligo della certificazione sanitaria; qualora appartengono alle specie utilizzabili come richiami vivi nell'esercizio venatorio da appostamento, possono altresì essere assegnati dalla provincia ai cacciatori che li richiedano, ad integrazione del fabbisogno di cui al comma 1 dell'art. 54;
d) gli animali appartenenti alle specie particolarmente protette menzionati all'art. 2 della legge statale possono essere esclusivamente oggetto di cattura per fini scientifici e di studio, sentito l'INFS Devono essere quanto prima rimessi in libertà in ambienti ritenuti idonei;
e) la scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti spetta alla Provincia.
Art. 29
Salvaguardia dei nidi
1. E' fatto divieto a chiunque di prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica.
2. Chi raccoglie uova o nuovi nati di fauna per salvaguardarli sa sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio provinciale o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC, affinchè provvedano agli opportuno interventi di tutela.
Capo IV
Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori
Art. 30
Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia( ATC)
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico - venatorio provinciale, la Provincia, sentite le organizzazioni professionali agricole e la Commissione di cui all'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia con riferimento:
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
c) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico - venatorio provinciale.
2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La prima perimetrazione ha carattere sperimentale e può essere modificata entro il 31 gennaio 1995 quando ne sia rilevata l'opportunità tecnica, oppure si richiesta del Comitato direttivo dell'ATC motivata da esigenze gestionali. In seguito la perimetrazione degli ATC è soggetta a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico - venatori provinciali e con le stesse modalità previste per la prima perimetrazione.
3. Nella perimetrazione e nella organizzazione della gestione degli ATC si deve tenere conto della esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d' intesa fra le Province contigue.
4. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano e nelle aree di accesso.
5. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Comitato direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalla Provincia.
Art. 31
Costituzione del Comitato direttivo
1. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 30, la Provincia, al fine di costituire il Comitato direttivo provvisorio di ogni ATC, invita:
a) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio a designare complessivamente sei rappresentanti;
b) le associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio a designare complessivamente sei rappresentanti che abbiano la residenza venatoria nell'ATC;
c) le associazione di protezione ambientale, riconosciute presenti nel territorio a designare complessivamente quattro rappresentanti;
d) i Comuni inclusi nell'ATC con le maggiori superfici agro - silvo - pastorali a designare complessivamente quattro rappresentanti.
2. Le designazioni sono effettuate in base al principio della rappresentatività tra persone residenti in un comune compreso nell'ATC fatti salvi i designati di cui alla lett. b) del comma 1.
3. Qualora il numero delle persone designate sia superiore a quello indicato al comma 1, la Provincia provvede alle nomine, nei limiti di legge, in base al principio di rappresentatività.
4. Il Comitato direttivo viene costituito e può esercitare le proprie funzioni quando, scaduto il termine assegnato, sia stata designata almeno la maggioranza dei componenti.
5. Il Comitato costituito elegge il Presidente.
6. Entro un anno dalla sua costituzione, il Comitato direttivo provvisorio approva lo statuto dell'ATC.
7. Entro tre mesi dall'approvazione dello statuto si procede alla nomina degli organi dell'ATC.
Art. 32
Organi dell'ATC
1. SOno organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il COmitato direttivo;
c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute presenti nel territorio residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Lo statuto disciplina:
a) la composizione del Comitato direttivo, nel rispetto delle proporzioni previste dal comma 10 dell'art. 14 della legge statale;
b) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
c) le modalità per la elezione del Presidente, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
d) le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi dell'ATC.
3. Per la designazione dei rappresentanti degli enti locali nel Comitato direttivo si applicano le disposizioni di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 31.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, Titolo II, Capo III del codice civile, ove applicabili.
Art. 33
Compiti dell'ATC
1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di competenza. A tal fine organizza, sulla base del programma di gestione, gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuove ed organizza le attività di cui al comma 11 dell' art. 14 della legge statale e le iniziative ritenute necessarie per preservare o ricostituire una presenza faunistica ottimale.
2. La Provincia controllo la conformità dei programmi annuali degli interventi degli ATC con il piano faunistico - venatorio provinciale. Gli ATC trasmettono detti programmi entro il 31 gennaio di ogni anno alla provincia, che può richiederne la revisione in caso di difformità.
3. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia, mediante la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;
b) il numero delle giornate settimanali di caccia;
c) i periodi e gli orari di caccia;
d) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
4. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50.
5. Il Comitato direttivo può organizzare la gestione tecnica e il prelievo della fauna per aree faunistiche di estensione proporzionata al ciclo biologico delle specie di interesse locale. Il COmitato direttivo propone, inoltre, all' Amministrazione provinciale la delimitazione nel territorio di competenza delle aree per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati.
6. I Comitati direttivi degli ATC, per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi di strutture tecnico - amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualifica nel campo della gestione della fauna.
7. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC per contribuire a determinare l'uniformità degli interventi gestionali che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica.
Art. 34
Opzione sulla forma di caccia prescelta
1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1o novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.
2. L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.
3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all' esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.
Art. 35
Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC
1. Il Comitato direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento.
2. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica o sia proprietario di fondi agricoli o sia stato iscritto per almeno due anni. A questi limitati fini, in sede di prima applicazione della presente legge, la iscrizione ai territori per la gestione sociale della caccia( TGSC), disciplinati dagli artt. 40 e seguenti della LR 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, è equiparata alla iscrizione all'ATC.
3. Il titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia senza uso di richiami vivi ed i suoi sostituti hanno diritto di essere iscritti all'ATC in cui è compreso l'appostamento.
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnato dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:
a) residenti nella Provincia;
b) residenti nelle provincie dell'Emilia - Romagna a più alta densità venatoria, indicate dalla Regione;
c) residenti nella regione;
d) residenti in altre regioni;
e) italiani residenti all'estero e stranieri.
5. In ogni ATC il Comitato direttivo può ammettere inoltre, secondo le priorità indicate al comma 4, un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria indicata dalla Regione quando siano accertate, sulla base di appositi censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica o si sia manifestata l'esigenza di provvedere a specifici prelievi a tutela delle produzioni agricole.
Art. 36
Modalità di iscrizione
1. Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'ETC ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 35 presenta la relativa domanda al COmitato direttivo entro sessanta giorni dalla prima costituzione dello stesso, su modulo predisposto dalla Regione. A partire dalla stagione venatoria 1995/ 96 il termine di presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni anno.
2. Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza verifica la disponibilità del posto presso il Comitato direttivo dell'ATC prescelto presentando la relativa domanda tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla prima costituzione dello stesso. A partire dalla stagione venatoria 1995/ 96 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Il COmitato direttivo dell'ATC accoglie le domande con le priorità previste dal comma 4 dell'art. 35 nei limiti consentiti e nel rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di residenza. Il Comune di residenza annota l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta di cui all'art. 34 sul tesserino regionale di caccia all' atto del rilascio dello stesso.
4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato dal Comitato direttivo dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente per territorio per violazione dei criteri previsti all'art. 35. La Provincia deve dare risposta entro quarantacinque giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'ATC Nel caso che il diniego della iscrizione sia dovuto ad indisponibilità di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione all'ATC di residenza.
5. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati o a specie di uccelli migratori, il Comitato direttivo può consentire l'accesso oltre il limite venatorio esclusivamente nelle località prestabilite purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica, ai sensi del comma 8 dell'art. 14 della legge statale. La caccia vagante con il cane è consentita esclusivamente alla beccaccia ed al beccaccino. Il Comitato direttivo può prevedere il pagamento di un corrispettivo a fronte degli impegni di organizzazione.
Art. 37
Interscambi di cacciatori
1. La Regione promuove scambi interregionali per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale e a tal fine determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Emilia - Romagna, regolamentandone l'accesso secondo le priorità previste al comma 4 dell'art. 35.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio comune di residenza.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare scambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione.
Art. 38
Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC
1. I cacciatori iscritti partecipano alla gestione dell'ATC e sono tenuti a corrispondere a copertura delle spese una quota annuale il cui importo non superare il doppio della somma stabilita per la tassa regionale relativa all'uso del fucile a più di due colpi.
2. Il Comitato direttivo disciplina, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, le forme della partecipazione anche economica dei cacciatori iscritti alla gestione dell'ATC, il sistema sanzionatorio da applicare per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione alla gestione ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni richieste al cacciatore.
Art. 39
Doveri del cacciatore
1. Il cacciatore ha il dovere di:
a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;
b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell' annata venatoria, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale.
Art. 40
Divieti e facoltà negli ATC
1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato:
a) detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso;
b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'ATC o senza la prescritta autorizzazione;
c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonchè alle strade private non aperte al pubblico transito.
2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli ATC in cui ha facoltà di accesso.
Capo V
Strutture territoriali d' iniziativa privata per la produzione di selvaggina, per la caccia e per le attività cinofile
Art. 41
Centri privati di riproduzione della fauna
1. La Provincia autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere rinnovati.
3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all' osservanza di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.
Art. 42
Allevamenti
1. La Provincia autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. I provvedimenti di autorizzazione:
a) indicano le specie di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura;
b) hanno la durata settennale e possono essere rinnovati;
c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero quando l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.
3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla Provincia dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della lett. d) del comma 1 dell'art. 62.
4. Le Province possono consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione di prelievo di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole.
Art. 43
Aziende venatorie
1. La Provincia autorizza l'istituzione di aziende faunistico - venatorie e di aziende agri - turistico - venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti indicati nel piano faunistico - venatorio provinciale ed in modo da assicurare una pluralità di utilizzazione del territorio a fini faunistici e venatori.
2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validità e può essere rinnovata.
3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi stessi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, ad ogni scadenza tale assenso dovrà essere rinnovato mediante firma autenticata dei proprietari o conduttori dei fondi. Le domande di rinnovo, corredate dall'atto di assenso rilasciato dai proprietari o conduttori, devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza.
4. Ove, per ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso dei proprietari o dei conduttori, la Provincia può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima.
5. La Provincia, con il piano faunistico - venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico - venatorie ed agri - turistico - venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Provincia può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.
6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalla Provincia.
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell' autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Provincia un programma venatorio redatto secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente.
8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonchè per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento alla preservazione di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone umide.
9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.
Art. 44
Tasse regionali
1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico - venatorie e agri - turistico -venatorie e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale.
2. Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione istituiti negli ATC e nell'ambito di aziende venatorie per produrre in cattività le specie di selvaggina stanziale previste dai relativi programmi di immissioni.
3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno di aziende venatorie.
4. Alle aziende agri - turistico - venatorie non si applica la riduzione di cui alle tariffe annesse ai decreti legislativi 22 giugno 1991, n. 230, 23 gennaio 1992, n. 31, numero d' ordine 16, nota 4a.
Art. 45
Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico - venatorio provinciale, autorizzano l' istituzione e regolano la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai cento ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai quindici ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto;
c) campi, di estensione non inferiore ai quindici ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita in aree recintate;
d) campi per cani da tana in aree delimitate.
2. La Provincia può altresì autorizzare l'istituzione di campi recintati e non inferiori ai dieci ettari, per l'addestramento di cani da seguita al cinghiale.
3. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia da appostamento fisso preesistente alla selvaggina migratoria.
4. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli ATC e nelle aziende agri - turistico - venatorie. Nelle aziende faunistico - venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità aziendali.
5. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile entra a far parte della quota destinata a gestioni private. Tali zone sono istituite per la durata di sette anni e possono essere rinnovate con le stesse modalità.
6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio. Nelle aree con prevalente presenza di ungulati l'addestramento dei cani è sospeso sino al 1o agosto. Nelle zone di cui alle lettere b) e c) del comma 1 le attività sono consentite tutto l'anno con esclusione dei periodi stabiliti con il calendario venatorio per l'addestramento dei cani in campo aperto, fatti salvi i limiti stabiliti con regolamento regionale per la gestione degli ungulati.
7. La Provincia, su richiesta dei titolari delle zone e dei campi di cui al comma 1, può autorizzare, ai sensi del comma 8, lett. e) dell'art. 10 della legge statale e secondo le disposizioni della legge medesima l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani, anche con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili. A tal fine la Regione approva apposite direttive per la gestione delle zone e dei campi di cui al comma 1. Nelle zone di cui al comma 1 possono altresì svolgersi l'addestramento e l'allenamento dei cani, senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie stanziali indicate nell'autorizzazione, prodotte in cattività.
8. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di selvaggina e nelle aziende faunistico - venatorie, le Provincie possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI, alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
c) divieto di sparo.
9. Alle medesime condizioni di cui al comma 8, negli ATC e nelle aziende venatorie possono essere svolte, previa autorizzazione della Provincia, gare di cani da caccia anche non iscritti nei libri genealogici ENCI, regolarmente denunciati a norma di legge.
10. La Provincia autorizza, sentito l'ENCI e le associazioni venatorie e in conformità ai criteri di cui alla lett. f) del comma 2 dell'art. 5, l'istituzione di campi di gara fissi. Detti campi sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto.
Titolo II
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
Capo I
Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio
Art. 46
Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio
1. La Provincia istituisce una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.
2. La Commissione è composta:
a) da un dirigente della Provincia, esperto in materia di legislazione venatoria, con funzioni di presidente;
b) da quattro esperti nelle altre materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore provinciale incaricato.
Art. 47
Attestato di abilitazione
1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato alla Provincia di residenza e deve essere corredata dal certificato di residenza e dalla ricevuta di versamento di un somma stabilita dalla Provincia a copertura delle spese di organizzazione dell'esame.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce e rende noti il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse.
3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d' esame per l'abilitazione a partire dai tre mese precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.
5. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal presidente della Commissione.
6. Il giudizio della Commissione è definitivo. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.
Capo II
Norme per l'esercizio venatorio
Art. 48
Esercizio venatorio
1. Nel territorio della regione Emilia - Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o autorizzati nelle aziende faunistico - venatorie ed agri - turistico - venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome.
Art. 49
Tesserino regionale per l'esercizio della caccia
1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d' armi per uso di caccia;
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia;
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio;
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all' art. 36.
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.
3. I Comitati direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.
4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale e agli ATC regionale ed extraregionale prescelti, i Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio, licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma utilizzata.
5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978 " Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea".
Art. 50
Calendario venatorio
1. La Giunta regionale, sentiti l'INFS e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1o giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico - venatori provinciali;
b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimane e nei diversi periodi;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.
2. Le Province, previo parere dell'INFS, provvedono con proprio calendario venatorio ad autorizzare modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale consentite dalla legge statale e ad autorizzare le anticipazioni dell'esercizio venatorio nelle aziende agri - turistico - venatorie limitatamente al fagiano ed alle specie di uccelli acquatici di allevamento. Il calendario venatorio provinciale può rendere operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi degli ATC a norma dell'art. 33 e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.
Art. 51
Provvedimenti limitativi
1. La Provincia può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio di competenza o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinare specie di selvaggina per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
Art. 52
Appostamenti fissi di caccia e rilascio della autorizzazioni
1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche e plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.
2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazione e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d' acqua, naturali o artificiali, nonchè ai margini degli stessi.
3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non sono obbligatorie nè la residenza nè l'iscrizione all'ATC sul quale insiste l'appostamento. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.
4. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, è rilasciata dalla Provincia sulla base di apposito regolamento. Nell'autorizzazione sono indicati i seguenti dati:
a) nominativo del titolare dell'autorizzazione e degli eventuali cacciatori che lo sostituiscono in caso di assenza;
b) distanza minima del capanno o tina principale da altri appostamenti fissi e numero degli appostamenti sussidiari consentiti;
c) distanza minima delle strutture di appostamento fisso dal confine delle zone di protezione istituite e dalle strutture private di cui al Capo V del Titolo I;
d) area di rispetto entro cui non è consentito l'esercizio venatorio quando l'appostamento è in esercizio.
5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.
6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1o novembre per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto.
7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/ 90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Provincia, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico - venatorio per ogni comprensorio omogeneo.
8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.
9. La Provincia, su indicazione dell'INFS, con il piano faunistico - venatorio individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno. Al mancato adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale.
10. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Provincia.
11. Gli appostamenti fissi comunque predisposti entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale vengono segnalati dalla Provincia all'atto di presentazione del piano annuale di prelievo venatorio dell'azienda, per la loro approvazione. Eventuali modifiche vengono segnalate annualmente e non sono soggette nè all'obbligo di tabellazione nè al consenso previsto al comma 5.
12. Ciascun cacciatore può essere titolare di una sola autorizzazione di appostamento fisso nel territorio regionale.
Art. 53
Esercizio venatorio da appostamento temporaneo
1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.
2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.
3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivanti dall'esercizio venatorio al termine dell'attività.
4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zone di rispetto di centocinquanta metri.
5. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonchè da strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali.
6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
7. La raccolta della selvaggina abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. E' ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.
Art. 54
Cattura temporanea e inanellamento di fauna selvatica
1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la cattura e l'inanellamento delle specie selvatiche ad uso di richiamo, in rapporto al fabbisogno previsto.
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura può essere svolta esclusivamente da personale qualificato e valutato idoneo dalla Provincia su parere dell'INFS.
3. E' consentita la cattura esclusivamente delle seguenti specie: tordo bottaccio, tordo sassello, allodola, cesena, storno, merlo, passero, passero mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva reimmissione della fauna catturata nonchè alle forme di marcatura e registrazione secondo le indicazioni fornite dall'INFS.
Art. 55
Detenzione e uso dei richiami vivi
1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.
2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 3 dell'art. 54 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità.
3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata secondo le indicazioni fornite dall'INFS.
4. I cacciatori che siano in possesso di specie non più utilizzabili ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3 dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Provincia, in relazione all'opzione venatoria compiuta da ogni cacciatore e previa marcatura, autorizza la detenzione e l'uso dei richiami vivi nei limiti di cui ai commi 1 e 2.
6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Provincia per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Provincia. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.
9. Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Provincia, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.
10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
Art. 56
Gestione venatoria degli ungulati
1. Il prelievo venatorio degli ungulati è finalizzato al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico - venatori delle Province.
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con l'eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'INFS Le modalità di prelievo, i limiti quantitativi, la scelta dei capi, i tempi di esecuzioni sono proposti dagli organismi direttivi dell'ATC e dai concessionari delle aziende venatorie ed autorizzati dall'Amministrazione provinciale sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico - venatoria provinciale.
3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o braccata.
4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purchè abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova d' esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.
5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia - Romagna.
6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla Provincia. Stabiliscono altresì la quota economica di partecipazione richiesta ai cacciatori che è commisurata all'entità delle spese e dei prelievi programmati.
7. I compiti ed i ruoli assegnati ai TSGC da Regolamento regionale 15 settembre 1992, n. 38, vengono trasferiti agli organismi direttivi degli ATC, per quanto compatibili con le loro funzioni.
Art. 57
Custodia dei cani
1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura secondo le modalità stabilite dalla LR 25 febbraio 1988, n. 5, concernente norme per il controllo della popolazione canina.
2. Durante i periodi in cui è necessario l'impiego venatorio del cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.
3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale incaricato segnala al Comitato direttivo dell'ATC nel quale sia stato eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 58
Vigilanza venatoria d' istituto e volontaria
1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.
2. Alla Provincia competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente legge e dell'attuazione del piano faunistico - venatorio provinciale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.
3. La Provincia può richiedere all'autorità di pubblica sicurezza la qualifica di guardia giurata per cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente per conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli artt. 99 e 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, oppure per servizi di vigilanza integrativa di quella d' istituto. La Provincia può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della LR 3 luglio 1989, n. 23, concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute.
Art. 59
Coordinamento dei Servizi di vigilanza
1. La Provincia e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.
2. La Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico - venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico - venatorie e agri - turistico - venatorie nonchè delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.
Art. 60
Divieti
1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia - Romagna è altresì vietato:
a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;
b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;
c) esercitare l'attività venatoria nelle zone o nelle località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d' acqua benchè non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;
d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d' acqua, quando lo specchio d' acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;
e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonchè per la fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;
f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonchè nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;
g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonchè nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;
h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d' immagine o di amplificazione elettronica per il tiro notturno;
i) sparare a meno di centocinquanta metri dagli stabbi, dagli stazzi o da altri ricoveri, nonchè dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro - silvo - pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;
l) cacciare da appostamenti temporanei a meno di centocinquanta metri dalle aziende venatorie, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, nonchè dalle zone di addestramento cani.
Art. 61
Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico - venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
b) caccia nelle zone di rifugio: da Lire 900.000 a Lire 3.000.000;
c) mancato controllo sanitario della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
d) mancata consegna al Servizio veterinario della competente Unità sanitaria locale di specie rinvenute morte o in stato fisico anormale o uccise accidentalmente: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
e) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000;
f) immissioni di selvaggina secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
g) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da Lire 100.000 a Lire 600.000;
h) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
i) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre regioni: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
l) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
m) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
n) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
o) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da Lire 200.000 a Lire 1.600.000; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
p) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da Lire 200.000 a Lire 1.600.000;
q) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia: a partire da Lire 150.000 per ciascun capo allevato nonchè sequestro e confisca dei capi stessi;
r) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da Lire 150.000 a Lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
s) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
t) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da Lire 300.000 a Lire 1.800.000;
u) addestramento di cani in ambiti protetti: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
v) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
z) addestramento di cani in periodo non consentito: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
aa) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
bb) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
cc) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
dd) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
ee) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
ff) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
gg) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo o mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
hh) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
ii) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
ll) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico - venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonchè da ferrovie e strade carrozzabili: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
mm) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
nn) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia; raccolta della selvaggina abbattuta con fucile carico; da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
oo) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000, nonchè sequestro e confisca dei richiami;
pp) mancata comunicazione scritta alla provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da Lire 100.000 a Lire 600.000;
qq) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
rr) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
ss) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
tt) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000;
uu) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzioni di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
vv) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
zz) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d' acqua: da Lire 400.000 a Lire 2.400.000;
aaa) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con sequestro e confisca delle reti;
bbb) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 con sequestro e confisca delle trappole;
ccc) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio 1994: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000;
ddd) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da Lire 50.000 a Lire 300.000;
eee) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da Lire 100.000 a Lire 600.000.
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico - venatoria, si applica la sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000.
4. Per le violazioni di cui alle lettere b), l), o), prima parte, p), aa), cc), ll), tt) e uu), oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.
5. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriore recidiva, le suddette sanzioni sono triplicate.
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della LR 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dal Presidente della Giunta provinciale.
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma della LR n. 21 del 1984.
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.
Art. 62
Norme regionali specifiche
1. La Regione emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme in attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:
a) allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili; loro uso come richiami;
b) attività di tassidermia ed imbalsamazione nonchè detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei;
c) gestione delle aziende faunistico - venatorie ed agri - turistico -venatorie;
d) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
e) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio o per la qualifica di guardia giurata;
f) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 17.
Art. 63
Disposizioni transitorie e finali
1. I TGSC in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all' art. 30.
2. Gli organi di gestione e coordinamento dei TGSC previsti dalla LR 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati direttivi provvisori degli ATC.
3. In relazione alla prevista cessazione dei TSGC, ciascun organo di cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura dell'attività, corredato da un inventario dei beni.
4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC sono devoluti agli ATC territorialmente competenti, in quanto soggetti che perseguono fini analoghi e subentrano ad essi nello svolgimento dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla base di criteri concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie documentate dal collegio dei Sindaci revisori.
5. I Comitati direttivi provvisori degli ATC decidono le assunzioni del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri compiti sulla base di accordi sindacali, con priorità per l'utilizzo del personale già alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TSGC.
6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie, nonchè ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione della LR 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.
7. Sono abrogate la LR 15 maggio 1987, n. 20, e successive modificazioni, la LR 26 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni, nonchè il Regolamento regionale 24 luglio 1989, n. 25.
8. Per le attività la cui disciplina è demandata a specifica regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino all'emanazione di detta regolamentazione.
Art. 64
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del fondo regionale previsto dall' art. 1 della LR n. 51 del 28 dicembre 1992, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 febbraio 1994

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