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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA (6)

Capo IV
Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori
Art. 30
Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) (2)
1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale.
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.
6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.
7. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Comitato direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalla Provincia.
Art. 31
Ambiti Territoriali di Caccia
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di interesse pubblico di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.
3. Lo Statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:
a) la composizione del Comitato direttivo;
b) le modalità di rappresentanza dei componenti l'assemblea;
c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
d) le modalità per la elezione degli organi;
e) le attribuzioni e modalità di funzionamento degli organi;
f) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
g) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo.
4. L'assemblea dell'ATC, entro sessanta giorni dall'emanazione delle direttive di cui al comma 3, approva lo Statuto o provvede al suo adeguamento. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto o dal suo adeguamento si procede, se necessario, all'elezione del nuovo Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo in essere resta in carica fino alla elezione del nuovo.
5. Qualora gli adempimenti di cui al comma 4, non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente, ai sensi del comma 6.
6. In caso di gravi violazioni delle prescrizioni di legge o di inadempienza ai compiti di cui al comma 1, o alla disciplina regionale di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'art. 35, accertate nell'attività degli organi dell'ATC, il Presidente della Provincia prevalente per territorio nomina un Commissario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Il Commissario, inoltre, entro sessanta giorni dal suo insediamento, dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'ATC. Il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo responsabile delle violazioni non sono ridesignabili.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo Statuto dell'ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile, ove applicabili.
Art. 32
Organi dell'ATC
1. Sono organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 Sito esterno, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC è composto:
a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.
3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e della Provincia devono risiedere in un Comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle componenti di cui al comma precedente, gli statuti degli ATC stabiliscono che i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale non siano in possesso del tesserino di cui all'art. 49, fatta salva l'esigenza di completare la composizione del Comitato direttivo.
4. In caso di modifica della perimetrazione dell'ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni un Comitato direttivo provvisorio su designazione dei soggetti di cui al comma 2.
Art. 33
Compiti dell'ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività che contemplano in particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) la difesa delle colture;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.
3. I Comitati direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Comitati direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi del comma 1 dell'art. 35.
5. I Comitati direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Comitato direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni.
7. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Comitato direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Comitato direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC, per l'espletamento di attività di servizio, possono dotarsi di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo, anche comuni.
9. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
10. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50.
Art. 34
Opzione sulla forma di caccia prescelta
1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.
2. L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.
3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.
Art. 35
Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC
1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento.(3)
3. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998-2000 e 1999-2000.(3)
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:
a) residenti nella Provincia;
b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria;
c) residenti nella regione;
d) residenti in altre regioni;
e) italiani residenti all'estero e stranieri.
Art. 36

(già sostituiti commi 1, 2 e 3 da art. 1 L.R. 19 agosto 1994 n. 34;

poi sostituito da art. 26 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

Modalità di iscrizione
1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Comitato direttivo dell'ATC. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello di residenza, presenta domanda al Comitato direttivo dell'ATC prescelto. Il Comitato direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4.
2. L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla Provincia e al Comune di residenza che annota l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Provincia, il cui giudizio è definitivo.
Art. 36 bis
Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria
1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria.
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali.
4. In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in materia di gestione faunistico- venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.
Art. 37
Interscambi di cacciatori
1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi infraregionali ed interregionali, riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da iscrivere od ammettere.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre Regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC, sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.
Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC
abrogato
Art. 39
Doveri del cacciatore
1. Il cacciatore ha il dovere di:
a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;
b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'annata venatoria, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale.
Art. 39 bis
Formazione permanente del cacciatore
1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori.
Art. 40

(modificato comma 2 da art. 30 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

Divieti e facoltà negli ATC
1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato:
a) detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso;
b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'ATC o senza la prescritta autorizzazione;
c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.
2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli ATC in cui ha facoltà di accesso salvo quanto previsto all'art. 37, comma 4.

Note del Redattore:

L'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell'art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui ll'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali " .

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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