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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA (6)

Titolo III
Disposizioni finali
Art. 58
Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria
1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.
2. Alla Provincia competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.
3. La Provincia può richiedere all'autorità di pubblica sicurezza la qualifica di guardia giurata per cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente per conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli artt. 99 e 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, oppure per servizi di vigilanza integrativa di quella d'istituto. La Provincia può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23, concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute.
Art. 59
Coordinamento dei Servizi di vigilanza
1. La Provincia e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.
2. La Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.
3. La Regione, con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.
Art. 60

(aggiunte lett. g bis) e m), sostituite lett. i) e l) al

comma 1 da art 45 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

Divieti
1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato:
a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;
b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;
c) esercitare l'attività venatoria nelle zone o nelle località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benchè non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;
d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;
e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;
f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;
g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;
g bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica;
h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno;
i) sparare a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;
l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53;
m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione.
Art. 61

(già sostituiti lett. v) del comma 1 e comma 5 da art. 2

L.R. 19 agosto 1994 n. 34; poi sostituiti commi 1 e 5

e modificato comma 4 da art. 46 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6;

indi modificati commi 1, 2 e 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;
b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 Euro;
c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;
d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;
e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;
f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;
g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da 25 Euro a 154 Euro;
h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da 25 Euro a 154 Euro;
i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;
l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) : da 25 Euro a 154 Euro ;
m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;
n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro;
o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;
p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;
q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da 103 Euro a 619 Euro;
s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;
t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro;
u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da 51 Euro a 309 Euro;
v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154 Euro;
z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;
aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro;
cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;
dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Eur;
ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;
gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro;
ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro;
ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da 103 Euro a 619 Euro;
mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro;
nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami;
oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;
pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro;
qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro;
rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;
ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;
tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;
uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;
vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti;
aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;
bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;
ccc caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;
ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;
eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;
ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti.
hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro.
4. Per le violazioni di cui alle lettere b), i), n) prima parte, o), z), bb), ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.
5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dal Presidente della Giunta provinciale.
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma della L.R. n. 21 del 1984.
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.
Art. 62
Norme regionali specifiche
1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:
a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;
b) istituzione, rinnovo e revoca, nonché gestione tecnica, delle aziende venatorie;
c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;
e) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;
f) modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;
g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis.
Art. 63

(aggiunto comma 2 bis da art. 3 L.R. 19 agosto 1994 n. 34)

Disposizioni transitorie e finali
1. I TGSC in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 30.
2. Gli organi di gestione e coordinamento dei TGSC previsti dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati direttivi provvisori degli ATC.
2 bis. Nel caso in cui siano già stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Province svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le Province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio del TGSC restano operanti fino a quando i Comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuità dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attività venatoria e la tutela dell'ambiente.
3. In relazione alla prevista cessazione dei TGSC, ciascun organo di cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura dell'attività, corredato da un inventario dei beni.
4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC sono devoluti agli ATC territorialmente competenti, in quanto soggetti che perseguono fini analoghi e che subentrano ad essi nello svolgimento dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla base di criteri concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie documentate dal collegio dei Sindaci revisori.
5. I Comitati direttivi provvisori degli ATC decidono le assunzioni del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri compiti sulla base di accordi sindacali, con priorità per l'utilizzo del personale già alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC.
6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie, nonché ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.
7. Sono abrogate la L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modificazioni, la L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni, nonché il Regolamento regionale 24 luglio 1989, n. 25.
8. Per le attività la cui disciplina è demandata a specifica regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino all'emanazione di detta regolamentazione.
Art. 64

(aggiunto comma 3 da art. 48 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6,

poi abrogato comma 3 da art. 5 L.R. 12 luglio 2002 n. 15)

Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del fondo regionale previsto dall'art. 1 della L.R. n. 51 del 28 dicembre 1992, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.
3. abrogato.

Note del Redattore:

L'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell'art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui ll'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali " .

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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