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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

3 bis.
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6 quater.
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Art. 32 bis
Statuto dell'ATC
1. Lo Statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:
a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall'articolo 32, comma 2;
b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;
c) le modalità di elezione dell'Assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell'articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;
d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;
g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;
h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.
3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.
4. Lo Statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Provincia di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo Statuto diviene esecutivo.
5. Compete altresì alla Provincia il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo Statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.
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Art. 32 ter
Controllo sostitutivo
1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'articolo 35, comma 1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.
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Art. 33
Compiti dell'ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.
3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.
5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.
7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile).
10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all'articolo 50, comma 2.
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Art. 33 bis.
Conferenza degli ATC
1. Al fine di armonizzare l'attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.
2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.
3. La Conferenza è la sede di confronto sull'attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.
4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.
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1 bis.
1 ter.
3 bis.
Art. 62 bis
Protezione dei dati personali
1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.
2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione.
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Note del Redattore:

L'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell'art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui ll'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali " .

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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