3 bis.
1.
6 quater.
8.
5.
6.
Statuto dell'ATC
1. Lo Statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:
a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall'articolo 32, comma 2;
b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;
c) le modalità di elezione dell'Assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell'articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;
d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;
g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;
h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.
3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.
4. Lo Statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Provincia di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo Statuto diviene esecutivo.
5. Compete altresì alla Provincia il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo Statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.
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Controllo sostitutivo
1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'articolo 35, comma 1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.
1.
Compiti dell'ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.
3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.
5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.
7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile).
10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all'articolo 50, comma 2.
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Conferenza degli ATC
1. Al fine di armonizzare l'attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.
2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.
3. La Conferenza è la sede di confronto sull'attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.
4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.
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1 bis.
1 ter.
3 bis.
Protezione dei dati personali
1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.
2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione.
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