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Documento storico: Testo Coordinato

Capo I
Pianificazione faunistico-venatoria regionale
Art. 2

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale.
2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.
3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.
4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.
5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'INFS, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni.
Art. 3

(aggiunta lett. e) al comma 1 e modificato comma 2

da art. 2 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito modificata lett. e) da art. 3 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria:
a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio:
b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico- venatoria provinciale;
c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori;
d) i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi;
e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.
2. L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.
Art. 4
Carta regionale delle vocazioni faunistiche
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'INFS, approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento.
2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zona altitudinale e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.
Art. 5

(sostituito comma 1 con gli attuali commi 1 e 1 bis da art. 3 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 1-bis

da art. 5 L.R. 12 luglio 2002 n. 15)

Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per l'elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8.
1 bis. abrogato.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:
a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei, anche di dimensione interprovinciale;
b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica;
c) i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;
d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione;
f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
g) i criteri per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.
Art. 6

(modificata lett. c) del comma 3 da art. 4 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi aggiunto comma 3 bis da art. 4 L.R. 27 luglio 2007 n. 16 , aggiunta lett. c bis) comma 3 da art. 34 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28)

Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori
1. La Giunta regionale approva il piano finanziario per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.
2. Il piano finanziario, con riferimento alla superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie delle zone di protezione già costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge statale ed il comma 4 dell'art. 23 della stessa legge;
b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione;
c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perché prodotti da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge statale;
b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;
c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.
c bis) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.
3 bis. La Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attività rientranti nella lettera c) del comma 3.
4. La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria e sulle attività di vigilanza e la presenta al Consiglio regionale, corredata da eventuali proposte di modifica ed integrazione del piano finanziario.
Art. 7

(sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 in seguito modificato comma 2 da art. 5 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

Piani faunistico-venatori provinciali
1. Le Province, sentite le Comunità Montane, entro centoventi giorni dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 5 approvano i propri piani faunistico-venatori. Le Province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, degli enti di gestione dei parchi operanti nell'ambito provinciale, delle associazioni di protezione ambientale e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) alla formazione dei piani faunistico-venatori provinciali.
2. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i contenuti indicati dal comma 8 dell'art. 10 della legge statale e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria, nonché dalla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa).
3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo parere della Regione di conformità alle indicazioni contenute negli atti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso.
4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Qualora le Province non approvino i piani faunistico- venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.
6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori.
Art. 8

(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

Densità venatoria
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni, determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.
Art. 9
Programmi faunistico-venatori annuali
1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.
Art. 10
Consultazione sugli atti della Regione e delle Province
1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ed acquisisce il parere dell'INFS su tutti i principali atti di programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio e dell'ENCI.

Note del Redattore:

L'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell'art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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