Art. 61
(già sostituiti lett. v) del comma 1 e comma 5 da art. 2
L.R. 19 agosto 1994 n. 34; poi sostituiti commi 1 e 5 e modificato comma 4 da
art. 46 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; indi modificati commi 1, 2 e 3 da
art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38 , poi modificata lettera ii) comma 1, sostituito comma 4 da
art. 37 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificati commi 1 lett. p), 1 lett. r), 1 lett. II), 1 lett. oo), 1 lett. hhh), 6, 7, aggiunto comma 4 bis e sostituito comma 8 da
art. 54 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)
Sanzioni
1.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a)
uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;
b)
caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 Euro;
c)
mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;
d)
immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;
e)
immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;
f)
prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;
g)
omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da 25 Euro a 154 Euro;
h)
violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da 25 Euro a 154 Euro;
i)
mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;
l)
mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) : da 25 Euro a 154 Euro;
m)
accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;
n)
detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro;
o)
false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;
p)
allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Regione o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;
q)
altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
r)
abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Regione: da 103 Euro a 619 Euro;
s)
abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;
t)
addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro;
u)
addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da 51 Euro a 309 Euro;
v)
addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154 Euro;
z)
caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;
aa)
mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
bb)
caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro;
cc)
caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;
dd)
lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Euro;
ee)
caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
ff)
mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;
gg)
caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
hh)
caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro;
ii)
caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro;
ll)
caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalla Regione: da 103 Euro a 619 Euro;
mm)
andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro;
nn)
detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami;
oo)
mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'ISPRA o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;
pp)
cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro;
qq)
abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro;
rr)
mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;
ss)
posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;
tt)
sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;
uu)
trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;
vv)
caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
zz)
vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti;
aaa)
vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;
bbb)
esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;
ccc
caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;
ddd)
tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;
eee)
abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
fff)
abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;
ggg)
abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti.
hhh)
utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del ... Regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.
2.
Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.
3.
Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa
da 51 Euro a 309 Euro.
4.
Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg),oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.
4 bis.
Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla lett. l) del presente articolo, si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile.
5.
Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.
6.
Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'
art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati
dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Bologna.
7.
I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province
e dalla Città Metropolitana di Bologna, a norma
della L.R. n. 21 del 1984
e della legge regionale n. 13 del 2015.
8.
La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo modalità stabilite dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.